(1) Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, studi e ricerche in campo educativo, progetti di sperimentazione, incarichi di raccolta, di elaborazione e di diffusione di documentazione pedagogico-didattica sono deliberati dalla Giunta provinciale, su proposta del consiglio di circondario.
(2) Ai dettagli organizzativi, come compensi ai docenti, ai ricercatori ed agli esperti, rimborso spese ai partecipanti ai corsi, spese varie di organizzazione o simili, si provvede di volta in volta con la delibera di cui al primo comma.
(3) Inoltre, gli ispettori, i direttori e le insegnanti di scuola materna possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale a partecipare a corsi di perfezionamento e di aggiornamento nazionali ed esteri.
(4) I compensi ai partecipanti ai corsi non possono essere comunque superiori alle indennità di missione spettanti al personale provinciale di pari qualifica.
(5) La Giunta provinciale può autorizzare enti ed associazioni ad organizzare per conto della Provincia corsi di perfezionamento e di aggiornamento in favore del personale addetto alle scuole materne provinciali e private, concedendo per tale scopo contributi o sussidi.