(1) Gli organi collegiali durano in carica per tre anni scolastici.
(2) Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.
(3) Per la validità dell'adunanza degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
(4) Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
(5) I membri designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica presso l'organo medesimo e vengono surrogati con le modalità previste nei precedenti articoli per la composizione dei relativi organi collegiali. Il personale direttivo, insegnante ed assistente, membro del consiglio di circolo, viene sostituito nel caso di trasferimento in un altro circolo didattico. Per la sostituzione dei membri degli organi collegiali, venuti a cessare per qualsiasi causa, si applicano le norme relative alla composizione del rispettivo organo collegiale.
(6) In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.
(7) Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario della attività didattica.
(8) Le funzioni di segretario presso ogni organo collegiale sono affidate dal presidente ad un membro dell'organo stesso.
(9) La partecipazione agli organi collegiali previsti dai precedenti articoli è gratuita.
(10) Ai componenti degli organi collegiali spettano, a carico della Provincia, il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
(11) I membri degli organi collegiali devono essere di lingua materna corrispondente alla scuola, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 20.3)