(1) Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.
(2) Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni.
(3) A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età.
(3-bis) Fermo restando il principio della ripartizione proporzionale dei posti a ciascun gruppo linguistico, spetta la precedenza nell'ammissione al tirocinio ai sanitari che hanno superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 4)
(4) Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.
(5) L'assegno mensile di cui al successivo articolo 12 è dovuto per un solo periodo semestrale di tirocinio, salvo casi giustificati di cambiamento di disciplina proposto dal consiglio dei sanitari dell'ente ospedaliero.