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Ultima edizione

c) Legge provinciale11 giugno 1975, n. 271)
Finanziamento di investimenti degli enti locali 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.
2)
Il titolo è stato prima  modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, e successivamente così sostituito dall’art. 2, comma 1, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 1 (Beneficiari)

(1) La Provincia finanzia gli investimenti dei comuni. Nell’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori finanziamenti di investimenti effettuati dalle comunità comprensoriali e dai consorzi di comuni.

(2) La Provincia può finanziare l’intera spesa di cui al comma 1. 3)

3)
L’art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 2, comma 2, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 2 (Investimenti  finanziabili)  4) 

 

(1)  I mezzi finanziari sono destinati ai seguenti investimenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi di comuni:5)

  • a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;
  • b) acquedotti locali e comprensoriali;
  • c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;
  • d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica;
  • e) opere di edilizia scolastica;
  • f) edifici di culto;
  • g) opere a finalità di assistenza sociale;
  • h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;
  • i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;
  • l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;
  • m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;
  • n) cimiteri;
  • o) opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali;
  • p) arredamento per le opere previste dalle categorie precedenti;
  • q) restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all’articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche; 6)
  • r) acquisto di partecipazioni societarie, anche nell’ambito di aumenti di capitale, e conferimento di finanziamenti dei soci a società da loro partecipate, a condizione che l’acquisto e il conferimento del finanziamento dei soci non avvenga per la copertura di perdite; 7)
  • s) investimenti dei vigili del fuoco volontari, incluso l’acquisto dell’abbigliamento di protezione; 8)
  • t) elaborazione dei documenti di pianificazione dei comuni previsti dalla legge; 9)
  • u) altri investimenti dei comuni nell’interesse pubblico, definiti nell’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 10)  

(2) I mezzi finaziari  sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse. 11)

(2-bis) È altresì finanziabile la sottoscrizione di quote di fondi di investimento e, in generale, di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia, abilitati alla gestione del risparmio, di cui all’articolo 20, comma 1-bis, della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, e destinati anche alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, di competenza degli enti locali, a condizione che le opere realizzate passino in proprietà degli enti locali stessi. 12)

(3) I mezzi finanziari  della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi. 13)

(4)  Sono finanziabili ai sensi della presente legge gli investimenti indicati  nel comma 1, di competenza dei comuni  o che essi contribuiscono a far realizzare da altri enti, anche privati, purché ritenute di pubblico interesse nell'ambito locale. 14)

(5)  Qualora l'opera di pubblico interesse sia realizzata da altro ente, pubblico o privato, va stipulata apposita convenzione per la disciplina dei relativi oneri, anche per quanto concerne l'attribuzione di quelli derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera.15) 16)

4)
La rubrica dell’art. 2 è stato così sostituita dall’art. 12, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
5)
L’alinea dell’art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 12, comma 2, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
6)
La lettera q) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 47, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
7)
La lettera r), dell’art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 12, comma 3, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
8)
La lettera s), dell’art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 12, comma 3, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
9)
La lettera t), dell’art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 12, comma 3, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
10)
La lettera u), dell’art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 12, comma 3, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
11)
L’art. 2, comma 2, è stato così modificato dall’art. 2, comma 3, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.
12)
L’art. 2, comma 2-bis, è stato inserito dall’art. 2, comma 4, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.
13)
L’art. 2, comma 3, è stato così sostituito dall’art. 2, comma 5, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.
14)
L’art. 2, comma 4, è stato così modificato dall’art. 2, comma 6, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.
15)
L'art. 2 è stato modificato rispettivamente integrato dall'art. 2 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, dall'art. 11 della L.P. 27 febbraio 1990, n. 3, e dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
16)
L’art. 2, comma 5, è stato così modificato dall’art. 2, comma 7, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 3 (Criteri di suddivisione dei contributi agli investimenti dei comuni)

(1) Gli investimenti dei comuni vengono finanziati mettendo a disposizione mezzi finanziari su richiesta dei comuni ed erogando d’ufficio un importo annuale mediante trasferimento di fondi tra enti. La suddivisione di tali importi e la procedura amministrativa per la loro concessione ed erogazione vengono determinati in sede di accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 17)

17)
L’art. 3 è stato così sostituito dall’art. 2, comma 8, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 418) 

18)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

Art. 5 (Opere necessarie ed urgenti)   delibera sentenza

(1)  Una quota del fondo per investimenti messo a disposizione a ogni esercizio finanziario è destinata con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di opere necessarie e urgenti, che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione finanziaria del comune. L’ammontare di tale quota è stabilito con l’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 19) 

(2)  Con questa quota del fondo per investimenti  è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dell'articolo 3, ove si renda necessario operare interventi compensativi in favore di quei comuni ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alla reale entità dei bisogni.20) 

massimeDelibera 3 marzo 2020, n. 139 - Criteri per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
19)
L’art. 5, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 5 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, successivamente sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2, e dall’art. 2, comma 9, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3. 
20)
L’art. 5, comma 2, è stato  prima  sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 marzo 1991, n. 7, e successivamente così modificato dall’art. 2, comma 10, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 6  21)

21)
L’art. 6 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera b), della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 7 (Affidamento dei lavori in concessione)

(1)  L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione dal Comune beneficiario ad altri enti.

(2)  In questo caso agli stessi enti può essere trasferito il contributo assegnato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera secondo modalità da definirsi fra Comune ed ente esecutore con apposita convenzione. Nella convenzione deve essere precisato l'ente cui spetta la proprietà dell'opera.

(3)  La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche. 22) 

22)
A termini dell'art. 6 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, l'art. 7 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dall'art. 7 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27.

Art. 7-bis  23)

23)
L'art. 10 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, è inserito quale art. 7-bis nella L.P. 11 giugno 1975, n. 27, e successivamente abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera b), della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 8  24)

24)
L’art. 8 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera b), della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 9 25) 

25)
Abrogato dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.

Art. 10 (Modalità di rendicontazione)

(1) Le modalità di rendicontazione dei contributi agli investimenti sono disciplinate con apposito regolamento. 26)

26)
L’art. 10 è stato così sostituito dall’art. 2, comma 11, della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 11 (Mutui e loro garanzia da parte della Provincia)

(1)  Ove per il finanziamento di opere pubbliche i Comuni o i loro consorzi deliberino l'assunzione di mutui presso istituti di credito, la Giunta provinciale è autorizzata a garantire le rate di ammortamento a carico degli enti mutuatari.

(2)  Nel caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite delle suddette rate da parte degli enti mutuatari, dietro semplice notificazione dell'insolvenza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, l'Amministrazione provinciale provvede al pagamento delle quote scadute, aumentate degli interessi, con ciò sostituendosi all'ente mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Ricorrendo questa ipotesi, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare sulle somme di spettanza del tesoriere dell'ente inadempiente, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari a ciascuna quota scaduta e non pagata, aumentata degli interessi applicati dall'istituto mutuante.

(3)  Per l'erogazione delle eventuali spese derivanti dalla concessione di garanzia e per i corrispondenti conseguenti recuperi delle somme pagate è autorizzata annualmente l'iscrizione di appositi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio provinciale.

Art. 12 (Disposizioni finali e transitorie)

(1)  Le leggi provinciali 20 settembre 1973, n. 62, e 2 settembre 1974, n. 9, sono abrogate.

(2) 27)

(3) 28) 

27)
L’art. 12, comma 2, è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera b), della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.
28)
L’art. 12, comma 3 è stato aggiunto dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e successivamente abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera b), della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 13 29)

29)
L’art. 13 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera b), della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 14 30)

30)
L’art. 14 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera b), della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 15 31)

31)
L’art. 15 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera b) della L.P. 16 luglio 2024, n. 3.

Art. 16

(1)  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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