(1) I mezzi finanziari sono destinati ai seguenti investimenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi di comuni:5)
- a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;
- b) acquedotti locali e comprensoriali;
- c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;
- d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica;
- e) opere di edilizia scolastica;
- f) edifici di culto;
- g) opere a finalità di assistenza sociale;
- h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;
- i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;
- l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;
- m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;
- n) cimiteri;
- o) opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali;
- p) arredamento per le opere previste dalle categorie precedenti;
- q) restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all’articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche; 6)
- r) acquisto di partecipazioni societarie, anche nell’ambito di aumenti di capitale, e conferimento di finanziamenti dei soci a società da loro partecipate, a condizione che l’acquisto e il conferimento del finanziamento dei soci non avvenga per la copertura di perdite; 7)
- s) investimenti dei vigili del fuoco volontari, incluso l’acquisto dell’abbigliamento di protezione; 8)
- t) elaborazione dei documenti di pianificazione dei comuni previsti dalla legge; 9)
- u) altri investimenti dei comuni nell’interesse pubblico, definiti nell’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 10)
(2) I mezzi finaziari sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse. 11)
(2-bis) È altresì finanziabile la sottoscrizione di quote di fondi di investimento e, in generale, di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia, abilitati alla gestione del risparmio, di cui all’articolo 20, comma 1-bis, della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, e destinati anche alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, di competenza degli enti locali, a condizione che le opere realizzate passino in proprietà degli enti locali stessi. 12)
(3) I mezzi finanziari della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi. 13)
(4) Sono finanziabili ai sensi della presente legge gli investimenti indicati nel comma 1, di competenza dei comuni o che essi contribuiscono a far realizzare da altri enti, anche privati, purché ritenute di pubblico interesse nell'ambito locale. 14)
(5) Qualora l'opera di pubblico interesse sia realizzata da altro ente, pubblico o privato, va stipulata apposita convenzione per la disciplina dei relativi oneri, anche per quanto concerne l'attribuzione di quelli derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera.15) 16)