Pubblicata nel B.U. 13 maggio 1975, n. 23.
(1)(2) 2)
(3) Alla fine di ogni anno, con rendiconto approvato dalla Giunta provinciale, sarà determinata la quota di spesa che farà carico, ai sensi del R.D. L. 8 maggio 1927, n. 798, articolo 3, alla Provincia stessa, all' O.N.M.I. ed ai Comuni della provincia. Detto rendiconto sarà presentato alla Corte dei Conti per il prescritto riscontro di legittimità, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Abrogati dall'art. 5, comma 2, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.