(1) Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è istituita la commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, composta da:
(2) La commissione resta in carica per la durata di cinque anni.9)
(1) La Giunta provinciale può con propria delibera istituire una tariffa per l’iscrizione all’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di merci e persone su strada, che ammonti da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 150,00 euro. 10)
(1)Allo scopo di favorire ed incrementare il passaggio del trasporto merci dalla gomma alla rotaia in Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi a soggetti pubblici e privati operanti in questo settore e promuovere iniziative in tale ambito. 11)
(1) La Provincia promuove studi, progetti e iniziative finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione di un trasporto merci sostenibile ed ecocompatibile.
(2) Per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale, ai sensi della decisione della Commissione Europea 2012/21/UE del 20 novembre 2011. 12)
(1) La gestione dell'aeroporto civile di Bolzano è affidata ad una società di capitali, individuata in conformità alle leggi vigenti.
(2) La società di gestione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia.
(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione. Con il medesimo regolamento sono anche disciplinati i rapporti tra la società di gestione, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze.16)
(1) La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di espletamento del trasporto fluviale e lacustre in Alto Adige.
(2) Il direttore dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità autorizza lo svolgimento di manifestazioni agonistiche con imbarcazioni da diporto, l’impiego di mezzi di soccorso motorizzati e l’esercizio delle attività economiche di vela, rafting, river trekking e canottaggio sui corsi d’acqua, nel rispetto del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e della normativa provinciale sulla tutela delle acque. 17)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.