(1) La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti-bambino.
(2) Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma, potranno costruirsi micro-nidi come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.
(3)6)