(1) Fino all'istituzione delle unità locali sanitarie e sociali, l'assistenza sanitaria e pediatrica è assicurata dagli enti gestori, i quali provvedono a garantire anche gli interventi di carattere psico-pedagogico.
(2) Il controllo sanitario dovrà essere giornaliero ed effettuato in assenza del medico da un'assistente sanitaria visitatrice o da altro personale sanitario ausiliario del comune.
(3) Tali interventi saranno realizzati in collaborazione con gli operatori dell'asilo nido.