(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata ad erogare contributi in favore degli enti e consorzi, pubblici e privati, esclusi gli enti ospedalieri, e delle associazioni che operino entro il territorio della provincia e svolgano per statuto attività di assistenza sanitaria.
(1) Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono chiedere contributi:
(1) Le domande devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente entro la data fissata con deliberazione della Giunta provinciale e devono essere corredate:
(2) Le domande per i contributi di cui all'articolo 2, lettera a), devono essere corredate anche:
(1) La Giunta provinciale emanerà un regolamento concernente i criteri e le forme dell'assistenza domiciliare. Detto regolamento dovrà essere coordinato con le norme contenute nella legge "Provvedimenti a favore dell'assistenza agli anziani" approvata dal Consiglio provinciale il 18 luglio 1973 e relativo regolamento per quanto concerne i servizi di assistenza aperta.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.