(1) L'erogazione delle sovvenzioni sarà disposta con provvedimento dell'Assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'igiene e sanità, previo accertamento della funzionalità del servizio predisposto dalle istituzioni beneficiarie, e che dovrà svolgersi in via continuativa mediante l'impiego di autoambulanze idoneamente attrezzate e di personale addestrato allo scopo in modo che l'assistenza sanitaria possa essere utilmente prestata sul luogo dell'infortunio.