vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 41/1974
Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1973, n. 45.
(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ad enti pubblici e privati sovvenzioni e contributi per l'istituzione, il potenziamento e l'esercizio di servizi di medicina scolastica, compresi quelli specialistici, le cure climatiche e la prevenzione delle malattie sociali dei minori nell'età evolutiva.
(2) L'amministrazione provinciale è altresì autorizzata ad istituire, integrare e gestire direttamente i servizi di cui al comma precedente.
(1) La Provincia favorisce l'istituzione, il potenziamento e l'organizzazione dei servizi medico-scolastici specialistici mediante l'istituzione di appositi consorzi, destinati ad essere costituiti in ambiti territoriali corrispondenti a quelli delle istituende unità locali dei servizi sanitari.
(1) Con il regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione delle provvidenze, previste dell'articolo 1.
(1) Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 110 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.
(2) Alla copertura dell'onere di lire 110 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario corrente.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.