Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1973, n. 45.
(1) Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 110 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.
(2) Alla copertura dell'onere di lire 110 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario corrente.