Pubblicata nel B.U. 9 ottobre 1973, n. 44.
(1) In tutte le disposizioni del T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, e denominato in seguito "ordinamento urbanistico provinciale" il termine "piano provinciale di coordinamento" è sostituito dal termine "piano territoriale provinciale", i termini "piano regolatore generale" e "programma di fabbricazione" sono sostituiti dal termine "piano urbanistico comunale", i termini "piano particolareggiato", "piano di lottizzazione" e "piano di urbanizzazione" sono sostituiti dal termine "piano di attuazione" ed il termine "comitato urbanistico provinciale" è sostituito dal termine "commissione urbanistica provinciale".