Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.
(1) La Provincia è autorizzata a concedere contributi alle cooperative agricole ed agli imprenditori agricoli associati o singoli, al fine di abbassare a non meno del 3% il tasso di interesse dei prestiti di conduzione, assunti presso gli istituti e gli enti esercenti il credito, per scopi di cui all'articolo 2, n. 1 e n. 4, e all'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. 2)
Modificato dall'art. 1 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24, risp. dall'art. 5 della L.P. 3 novembre 1981, n. 29.