Pubblicata nel B.U. 3 aprile 1973, n. 15.
(1) La partecipazione diretta o indiretta della Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 1 è disposta dalla Giunta provinciale, sentita una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta:
(2) Il Presidente della giunta provinciale può nominare con proprio decreto rappresentanti delle categorie interessate.
(3) Ogni membro deve designare nella prima riunione della commissione un suo supplente permanente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Funge da segretario un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva o di concetto in servizio presso l'Amministrazione provinciale.
(4) La commissione rimane in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.
(5) Ai membri della commissione spetta il trattamento economico previsto dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.