(1) Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, nonché gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, sono abrogati.
(1) Gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge provinciale 29 aprile 1963, n. 4, e successive modifiche sono abrogati.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.