(1) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel vincolo paesaggistico di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 46 a Euro 1.611. 2) 3)
(2) La sanzione pecuniaria del precedente comma è comminata qualora sia impossibile a causa della natura della contravvenzione l'applicazione dei provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 99 della medesima legge. 4)
(1) La Giunta provinciale determina con propria deliberazione da pubblicarsi nei modi di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro i limiti di cui al primo comma del precedente articolo il minimo ed il massimo delle sanzioni amministrative con riferimento alle singole categorie di beni tutelati ed al tipo della trasgressione. 5)
(1) Se non diversamente disciplinato nel rispettivo decreto di vincolo paesaggistico, per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è competente la Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio. 6)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.