Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.
(1) Alla formazione professionale per l'esercizio di attività lavorative nel settore agricolo, nonché in quello di economia domestica rurale si provvede mediante l'istruzione professionale e l'addestramento professionale agricolo.
(2) L'istruzione professionale agricola è impartita in istituti professionali, che saranno disciplinati con apposita legge provinciale.
(3) L'addestramento professionale è effettuato a mezzo di corsi di addestramento professionale.
(4) Per quanto non diversamente disposto nella presente legge si applicano all'addestramento professionale nei settori di cui al primo comma le disposizioni della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modificazioni.
(1) Al fine di favorire la qualificazione e la specializzazione dei lavoratori addetti al settore agricolo, nonché a quello di economia domestica rurale, l'Amministrazione provinciale promuove direttamente o autorizza l'istruzione di corsi di addestramento professionale per i lavoratori agricoli e per le massaie rurali.
(2) Agli effetti della presente legge sono considerati lavoratori del settore agricolo i coltivatori diretti e gli operai fissi e giornalieri, che comunque dedichino la propria attività professionale alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura e della silvicoltura.
(3) Sono anche considerate massaie rurali le contadine e le domestiche fisse e giornaliere addette ai lavori agricoli femminili ed all'allevamento degli animali da cortile.
(1) I corsi possono essere generali o speciali o di specializzazione: i primi hanno per argomento gli elementi fondamentali e generali dei diversi rami dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia domestica rurale; i secondi determinate operazioni e pratiche in singoli rami dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia domestica rurale; i terzi le prestazioni in un determinato ramo di attività speciale agricola o forestale o di economia domestica rurale.
(2) Ai corsi generali o speciali possono essere annessi corsi di specializzazione.
(1) Ai corsi generali possono essere ammessi i giovani che abbiano raggiunto l'età di lavoro; per i corsi speciali e di specializzazione l'età prescritta per l'ammissione non potrà essere inferiore ai 16 anni.
(1) Quando i corsi sono pluriennali, gli alunni accedono al corso successivo dopo avere frequentato con esito positivo il corso precedente. Nel settore agricolo, al termine dei corsi di addestramento professionale, l'allievo sostiene un esame di idoneità per essere dichiarato qualificato o specializzato per il ramo seguito.
(2) La Giunta provinciale nomina le commissioni giudicatrici che sono costituite dal direttore del corso o dall'insegnante incaricato della direzione, dagli insegnanti delle singole materie di insegnamento, di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori in agricoltura, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative in provincia, di un rappresentante dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.
(3) Il superamento degli esami viene attestato da apposito certificato firmato dal direttore del corso e dal rappresentante dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 12 della L.P. 6 dicembre 1972, n. 36.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Riportati al n. XXIII-D/b.