Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1966, n. 38.
Recano modifiche alla L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a coordinare in un testo unico tutte le leggi sulle associazioni agrarie.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.