(1) Negli interventi di adeguamento, ove non sia possibile l’installazione di ascensori, sono consentiti, in via alternativa, i servoscala nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.
(2) Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.
(3) Le apparecchiature devono garantire l’accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l’agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento e antiurto nonché di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando.
(4) Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
(5) Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote, è di 0,80x1,20 m. 46)
(6) Nei luoghi aperti al pubblico e nelle parti comuni di un edificio, i servoscala, delle dimensioni minime di cui al comma 5, devono consentire il superamento del dislivello anche a persone su sedia a ruote: in tal caso, se la libera visuale tra la persona sulla piattaforma e la persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura è inferiore a 2 m, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e che l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.
(7) In alternativa alla marcia in sede propria è consentita la marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.
(8) Lo spazio antistante il servoscala adibito al trasporto di persone su sedia a ruote, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote.
(9) Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al piano di calpestio mediante una pendenza non superiore all’otto per cento.
(10) Se il servoscala è installato all'esterno il percorso deve essere protetto dagli agenti atmosferici.
(11) I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
- pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
- piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.
(12) In ogni caso i servoscala devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (direttiva macchine).