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Normativa provinciale
Istruzione
Organi collegiali
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
1)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Indizione delle elezioni)
Art. 3 (Richiesta di designazione dei rappresentanti)
Art. 4 (Commissione elettorale provinciale e seggi elettorali)
Art. 5 (Commissione elettorale provinciale)
Art. 6 (Seggi elettorali nelle scuole)
Art. 7 (Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti)
Art. 8 (L'elettorato attivo e passivo)
Art. 9 (Elettorato attivo e passivo del personale docente, direttivo ed ispettivo)
Art. 10 (Elettorato attivo e passivo del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati nonché del personale amministrativo)
Art. 11 (Elettorato attivo e passivo dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie superiori)
Art. 12 (Formazione degli elenchi elettorali)
Art. 13 (Personale educativo del convitto "Damiano Chiesa")
Art. 14 (Formazione delle liste dei candidati)
Art. 15 (Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista)
Art. 16 (Presentazione delle liste dei candidati)
Art. 17 (Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità)
Art. 18 (Rappresentanti di lista)
Art. 19 (Presentazione dei candidati e dei programmi)
Art. 20 (Schede elettorali e verbali)
Art. 21 (Modalità di votazione)
Art. 22 (Operazioni di scrutinio)
Art. 23 (Indicazioni per lo scrutinio)
Art. 24 (Attribuzione dei seggi)
Art. 25 (Adempimenti per la proclamazione degli eletti)
Art. 26 (Ricorsi)
Art. 27 (Prima convocazione)
Art. 27/bis (Elezioni suppletive delle rappresentanze dei genitori e degli studenti)
Art. 28 (Abrogazioni)
Art. 29 (Entrata in vigore)
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
a) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 20
b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Indizione delle elezioni)
Art. 3 (Richiesta di designazione dei rappresentanti)
Art. 4 (Commissione elettorale provinciale e seggi elettorali)
Art. 5 (Commissione elettorale provinciale)
Art. 6 (Seggi elettorali nelle scuole)
Art. 7 (Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti)
Art. 8 (L'elettorato attivo e passivo)
Art. 9 (Elettorato attivo e passivo del personale docente, direttivo ed ispettivo)
Art. 10 (Elettorato attivo e passivo del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati nonché del personale amministrativo)
Art. 11 (Elettorato attivo e passivo dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie superiori)
Art. 12 (Formazione degli elenchi elettorali)
Art. 13 (Personale educativo del convitto "Damiano Chiesa")
Art. 14 (Formazione delle liste dei candidati)
Art. 15 (Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista)
Art. 16 (Presentazione delle liste dei candidati)
Art. 17 (Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità)
Art. 18 (Rappresentanti di lista)
Art. 19 (Presentazione dei candidati e dei programmi)
Art. 20 (Schede elettorali e verbali)
Art. 21 (Modalità di votazione)
Art. 22 (Operazioni di scrutinio)
Art. 23 (Indicazioni per lo scrutinio)
Art. 24 (Attribuzione dei seggi)
Art. 25 (Adempimenti per la proclamazione degli eletti)
Art. 26 (Ricorsi)
Art. 27 (Prima convocazione)
Art. 27/bis (Elezioni suppletive delle rappresentanze dei genitori e degli studenti)
Art. 28 (Abrogazioni)
Art. 29 (Entrata in vigore)
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico