(1) Sono a carico della provincia gli eventuali maggiori oneri derivanti da provvedimenti adottati dalla stessa in attuazione dei seguenti articoli:
articolo 1, comma 3, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto;
articolo 4, così come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto;
articolo 7, comma 2, così come modificato dall'articolo 4 del presente decreto;
articolo 9, così come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto;
articolo 12, così come sostituito dall'articolo 7, commi 8, 9 e 10 del presente decreto per la parte relativa alle specifiche disposizioni introdotte, dai contratti provinciali che prevedono maggiori oneri rispetto al contratto nazionale;
articolo 27, così come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto;
articolo 13 del presente decreto.
(2) La determinazione dei rimborsi spettanti alla provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto è effettuata annualmente nell'ambito dell'intesa per la determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.