(1) Nell'attribuzione delle competenze di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sono comprese anche le competenze esercitate dallo Stato nei confronti del Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano.
(2) Nei confronti del personale direttivo ed educativo del predetto Convitto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, così come modificato dal presente decreto.
(3) Nei confronti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, si applicano le disposizioni riguardanti il corrispondente personale contenute nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
(4) I beni mobili ed immobili, con le relative pertinenze, del Convitto sono trasferiti al patrimonio della provincia secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.