Vedi la legge 17 ottobre 1991, n. 335; modificata dall'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 311:
Art. 1
(1) È istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.
Art. 2
(1) Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.
Art. 3
(1) Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano, nonché dalla pretura circondariale di Bolzano, sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.
(2) La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.