(1) Il vicedirettore del conservatorio deve essere un docente di madre lingua diversa da quella del direttore.
(2) Presso il conservatorio di Bolzano prestano servizio due docenti di madre lingua diversa con funzioni di bibliotecario. Il personale predetto presta l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio.
(3) Per l'espletamento delle funzioni di direttore del conservatorio di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Essa è accertata nel modo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero mediante esame sostenuto dinanzi ad una commissione presieduta da un magistrato designato dal presidente della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e composta anche dal sovraintendente scolastico e dall'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca.
(4) L'accertamento di cui al comma 3 è svolto prima dell'adozione del provvedimento di nomina, di trasferimento o di incarico secondo procedure da definire con apposita ordinanza.