(1) La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione; essa deve essere annotata nel libro dei soci.
(2) Il recesso avviene su domanda del socio, inviata con raccomandata al Consiglio d'amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
(3) Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.
(4) Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
(5) La decadenza del rapporto associativo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui venisse aperto un concordato preventivo oppure il procedimento fallimentare e, nel caso in cui il titolare venisse condannato ad una pena che comporti, anche temporaneamente, l'esclusione dai pubblici uffici.
(6) L'esclusione può inoltre essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione:
- a) per mancato pagamento, a norma dell' art. 10, delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;
- b) per gravi inosservanze delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.
(7) È comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa.
(8) Se il Consiglio d'amministrazione respinge la domanda di ammissione, il richiedente, in base all'articolo 2528 C.C., può chiedere entro sessanta giorni che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. La deliberazione viene adottata dall'Assemblea nel corso della riunione successiva.