Sistema di finanziamento per le spese correnti degli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
1. Per il finanziamento delle spese correnti degli enti gestori dei servizi sociali delegati si applica il seguente sistema di finanziamento:
a) a tutti gli enti gestori viene assegnato un importo fisso pari ad euro 375.000,00 per le spese istituzionali. Nel caso in cui un ente gestore presenti, per un periodo di tempo di almeno sei mesi, una concentrazione particolarmente elevata di problematiche sociali, dovuta alla presenza di almeno 250 persone in più sul territorio, con notevoli effetti sull’attività dei servizi sociali delegati, l’importo previsto viene aumentato del 250%.
b) gli enti gestori ricevono un finanziamento per la copertura delle spese vincolate per:
- i servizi e le strutture multizonali determinati con decreto della direttrice/del direttore di ripartizione competente, aumentato del 5% per coprire i costi amministrativi connessi, salvo diversamente previsto;
- le spese di locazione;
- piani e progetti di rilievo per l’intero territorio provinciale o la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali; la Ripartizione provinciale Politiche sociali è autorizzata ad assegnare d’ufficio agli enti gestori, in caso di particolare necessità e anche in assenza di una segnalazione di fabbisogno da parte loro, mezzi finanziari per i servizi e le strutture multizonali nonché per piani e progetti di rilievo per l’intero territorio provinciale o la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali.
Per gli anni dal 2021 al 2024 si applica una disciplina transitoria in base alla quale la ripartizione del finanziamento aggiuntivo deve avvenire, nell’anno del finanziamento, in proporzione alla distribuzione percentuale della quota pro capite ponderata degli anni dal 2021 al 2024 e gli enti gestori devono utilizzare i mezzi finanziari così ripartiti nel rispetto degli obiettivi e delle tempistiche specificatamente stabiliti negli accordi individuali. La rendicontazione avviene separatamente rispetto a quella della quota pro capite.
c) la parte residua del finanziamento viene coperta da una quota pro capite ponderata, la quale è riferita ai seguenti indicatori obiettivi, messi a disposizione dall'ASTAT, dal sistema SIPSA o da altri fonti ufficiali e riferiti al momento del calcolo:
numero di abitanti (ponderazione: 57,5 %);
dimensione in kmq tranne le acque e le zone prive di vegetazione (ponderazione: 5%);
densità della popolazione fino ad un massimo di 400 abitanti per kmq (ponderazione: 2%);
numero delle ore di prestazione dell'assistenza domiciliare e dei centri diurni dell'assistenza domiciliare nell'anno (ponderazione: 5%);
numero degli anziani ultra 75enni (ponderazione: 5,5%);
numero degli adulti di età compresa tra i 18 ed i 75 anni utenti dell'assistenza socio-pedagogica di base (ponderazione: 5%);
numero delle persone che percepiscono l'assegno di cura e non sono ospitate presso una casa di riposo o centro di degenza (ponderazione: 6,5%);
numero dei minorenni (ponderazione: 5,5%);
numero dei minorenni utenti dell'assistenza socio-pedagogica di base (ponderazione: 5%);
numero dei fruitori delle prestazioni Reddito minimo di inserimento, o Locazione e spese accessorie, oppure Assegno per le piccole spese personali (ponderazione: 3%).
La quota che viene calcolata per i singoli enti gestori, deriva dai parametri dei singoli enti gestori raffrontati con i parametri provinciali e la loro ponderazione.
2. Dovessero determinati parametri sopra riportati dimostrare rilevanti variazioni da un anno all'altro, è facoltà della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali sostituirli con la media rilevata nei precedenti 2 o 3 anni per tutti gli enti gestori;
3. I Comuni compartecipano con una quota fissa pari al 15% ai costi dei servizi dell'assistenza domiciliare e dei centri diurni dell'assistenza domiciliare.
4. I mezzi finanziari impegnati per le spese di locazione, i servizi multizonali e i piani e progetti la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione Politiche sociali che non sono stati utilizzati, in tutto o in parte, devono essere dichiarati come “avanzi amministrativi risultanti da spese di locazione, servizi multizonali e piani e progetti la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione Politiche sociali” e non possono essere compensati con l'avanzo o il disavanzo amministrativo generale.