AllegatoI criteri di seguito descritti disciplinano l'erogazione di contributi relativi a percorsi formativi a domanda individuale (piani formativi individuali).La Provincia Autonoma di Bolzano provvederà con bandi attuativi specifici al finanziamento di tali azioni formative. Art. 1
Finalità generali
Questa tipologia di intervento è finalizzata a sostenere e promuovere la formazione professionale e l'aggiornamento di singoli individui occupati o in stato di disoccupazione nonché a valorizzare i particolari talenti individuali attraverso percorsi differenziati.Le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale attuano tutte le misure necessarie per garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso ai contributi o buoni formativi (di seguito denominati “voucher”). Art. 2
Destinatari
Gli utenti ammissibili alla formazione a domanda individuale e le eventuali esclusioni dalle azioni di formazione sono determinati dai bandi attuativi che periodicamente la Provincia Autonoma di Bolzano renderà pubblici.I soggetti richiedenti devono sempre trovarsi in una delle situazioni previste dal bando al momento di presentazione della domanda. Devono, altresì, essere residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano o comunque prestare la propria attività lavorativa presso una sede dell'impresa collocata localmente.Per destinatari “disoccupati” sono da intendersi i lavoratori in stato di disoccupazione accertata da almeno 3 mesi e che abbiano già lavorato precedentemente presso un datore di lavoro privato. Art. 3
Priorità
Le Ripartizioni provinciali per la Formazione professionale individuano come prioritarie le seguenti situazioni:a) domande individuali di lavoratori/trici collocati in CIG ordinaria e straordinaria e/o iscritti nelle liste di mobilità, nonché domande individuali di lavoratori/trici in stato di disoccupazione da almeno 3 (tre) mesi e che abbiano già lavorato precedentemente presso un datore di lavoro privato;
b) domande individuali di lavoratori/trici di età superiore a 45 anni con professionalità a rischio di obsolescenza;
c) domande individuali di lavoratori/trici in possesso del solo titolo di istruzione obbligatoria e/o di qualifica professionale con difficoltà di accesso a percorsi formativi;
d) domande individuali di lavoratori/trici diversamente abili con difficoltà di accesso a percorsi formativi.
Art. 4
Azioni formative ammissibili
Sono ammissibili al contributo le attività formative finalizzate al perfezionamento delle competenze dei lavoratori/trici in campo tecnologico/scientifico, sociale; organizzativo/manageriale, giuridico/economico, sicurezza sul lavoro e ambiente.Più precisamente gli interventi formativi sono finalizzati a:>qualificazione
>aggiornamento
>riqualificazione
E' ammissibile a contributo qualsiasi azione formativa purché:a) attinente ad attività lavorativa riconosciuta in ambito provinciale (in caso di progetto di riqualificazione);
b) non già co/finanziate direttamente con fondi pubblici.
Inoltre, sono ammissibili le domande>nelle quali si riscontra che il/la richiedente risieda nella Provincia di Bolzano o, nel caso in cui risieda in un'altra provincia, l'unità produttiva presso cui lavora abbia sede nella Provincia di Bolzano;
>presentate da soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 2 dei presenti criteri;
>correttamente compilate utilizzando lo specifico formulario predisposto dalle Ripartizioni Provinciali per la Formazione Professionale, così come specificato nel bando.
Le azioni formative finanziabili sono di norma quelle complementari o non presenti nell'offerta formativa delle Scuole della Formazione Professionale provinciale.Sono esclusi dal finanziamento:a) corsi di lingua,b) corsi per patenti e abilitazioni professionali,c) corsi scolastici e di laurea,d) corsi di recupero scolastico organizzati da Scuole ed Enti privati.Il voucher non è utilizzabile per attività formativa obbligatoria per legge (es. apprendistato). Art. 5
Durata e finanziamento dei corsi
L'intervento formativo deve svolgersi e concludersi nei tempi e con le scadenze prestabilite dai bandi attuativi.I corsi sono finanziabili nelle diverse misure attuative per le percentuali di cofinanziamento e per gli importi massimi stabiliti dai bandi provinciali.I bandi provinciali indicheranno inoltre l'importo minimo finanziabile per le azioni formative individuali.Ogni lavoratore/trice o disoccupato può usufruire di un unico contributo per ogni bando. Art. 6
Certificazioni e crediti formativi
Le iniziative formative frequentate dal soggetto richiedente devono concludersi almeno con un attestato di frequenza.Il beneficiario ha comunque l'obbligo di frequentare almeno l'80% delle ore previste, salvo gravi e provati casi di impedimento. Nel caso di corso individuale, l'obbligo di frequenza riguarda il 100% delle ore di formazione previste nella richiesta di finanziamento. Art. 7
Informazione, assistenza tecnica e orientamento formativo
Per poter fornire informazioni, consulenza e l'apposito formulario sono stati attivati appositi sportelli presso le Ripartizioni per la Formazione Professionale.Per favorire la scelta del/i corso/i di formazione tra gli utenti, le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale hanno realizzato il catalogo online (IN-formazione), disponibile al seguente indirizzo web www.provincia.bz.it/voucher. Il catalogo contiene l'offerta formativa erogata da strutture formative, per la cui frequenza è possibile ottenere il voucher.Il catalogo online garantisce la qualità degli enti di formazione e dei corsi presenti - che, prima di essere inseriti sul catalogo, sono stati valutati da una commissione nominata dalle Ripartizioni Provinciali per la Formazione Professionale - e consente un'ampia scelta tra corsi realizzati nella Provincia e in altri contesti territoriali (sia nazionali che europei).Gli utenti possono scegliere il/i corso/i di formazione anche tra quelli non presenti sul catalogo online (IN-formazione), ma in questo caso sarà necessario fornire alle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale tutte le informazioni utili a valutare la qualità dell'ente di formazione e del/i corso/i scelto/i.Gli interessati inoltre potranno usufruire degli appositi Servizi di orientamento formativo e professionale (Sportello adulti della formazione professionale italiana, Rip. 21, Via S. Geltrude, 3 – Bolzano - te l. 0471/413804 e – Ufficio orientamento scolastico e professionale, Rip. 40, Via A. Hofer, 18 – Bolzano – te l. 0471/413350 per la formazione professionale tedesca e ladina ). Art. 8
Modalità di presentazione e di finanziamento delle domande
La domanda deve essere compilata utilizzando il formulario allegato al bando, sottoscritta dal/la richiedente ed essere presentata personalmente o inviata per posta alle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale.Ogni lavoratore/trice o disoccupato può presentare una sola domanda per ogni bando.L'arrivo dei progetti formativi consegnati a mano o inviati per posta è attestato dalla data di ricevimento da parte delle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale che apporranno il relativo numero di protocollo.I progetti formativi dovranno pervenire, entro la scadenza indicata dal bando, presso le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale per venire esaminati, approvati e finanziati fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.A seguito della fase valutativa le Ripartizioni Provinciali per la Formazione Professionale attribuiranno ai beneficiari dei progetti approvati il contributo finanziario o il buono formativo riguardante l'azione formativa individuale.Il/la beneficario/a potrà optare tra:1. un “contributo individuale” erogato dietro idonea certificazione di spesa riguardante i costi sostenuti. Tale contributo è considerato reddito e come tale soggetto a tassazione in base all'art. 50, comma 1, lettera c del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) ( D.P.R. 917 del 22/12/1986).
2. l'attribuzione di un “buono formativo”. In questo caso la liquidazione del finanziamento all'ente erogatore sarà effettuata direttamente dalla Provincia ad attività conclusa, dietro presentazione di fattura e relativa documentazione da parte dell'ente erogatore.
Il contributo individuale e il buono formativo verranno comunque erogati solo dietro accertamento di regolare svolgimento del corso ed effettiva frequenza al corso del lavoratore/trice di almeno l'80% delle ore previste salvo gravi e provati casi di impedimento. Nel caso di corso individuale, l'obbligo di frequenza riguarda il 100% delle ore di formazione previste nella richiesta di finanziamento.Al momento della rendicontazione si dovrà dimostrare l'avvenuto cofinanziamento privato all'azione formativa, in modo da assicurare la sua piena realizzazione. Art. 9
Valutazione delle domande
L'approvazione delle domande presentate dai/lle lavoratori/trici è subordinata alla valutazione di merito da parte di una commissione nominata dalle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale. La commissione valuta prima di tutto la coerenza e pertinenza fra requisiti, motivazioni e prospettive professionali del richiedente e l'attività formativa prescelta. Tale riscontro viene effettuato mediante verifica del curriculum del richiedente, contenuto nel formulario.Nel caso in cui il/i corso/i di formazione per cui si chiede il finanziamento non sia/siano presente/i sul Catalogo online (IN-formazione), la commissione valuterà anche i seguenti aspetti:1. qualità e coerenza del progetto formativo
2. congruità dei costi
3. qualificazione ente erogatore
L'opportunità di formazione individuale verrà valutata di volta in volta dalla commissionePer la determinazione della valutazione finale inoltre verrà data la precedenza ai richiedenti in condizioni di priorità di cui all'articolo 3 dei presenti criteri.Le domande riguardanti i progetti non approvati che non sono stati valutati positivamente possono essere integrate/modificate e riproposte dall'interessato/a, per una sola volta, alle scadenze successive.La valutazione si conclude con l'approvazione delle domande finanziabili nell'ordine di priorità e cronologico d'arrivo e la stesura delle graduatorie mensili.Le graduatorie mensili verranno autorizzate dai Direttori di Ripartizione competenti e pubblicamente esposte all'albo rispettivamente delle Ripartizioni 20 e 21. Art. 10
Enti erogatori dell'intervento formativo
Nel caso in cui il/i corso/i di formazione scelto/i dal richiedente non sia/siano presente/i tra quelli inseriti nel catalogo online, l'ente di formazione erogatore del/i corso/i dovrà:>compilare la parte del formulario riservata alle caratteristiche dell'ente e del/i corso/i scelto/i dal richiedente;
>sottoscrivere la “scheda di presentazione” e l'apposita dichiarazione di veridicità dei dati.
Gli interventi formativi per i quali si richiede il contributo individuale/“buono formativo” possono essere erogati solo da enti/società pubblici o privati aventi fra le finalità statutarie la formazione e l'aggiornamento professionale.Per poter accedere al bando gli enti formativi devono essere di norma accreditati per la formazione continua ovvero certificati ISO, EFQM, o altro sistema certificatorio riconosciuto.La Ripartizione si riserva la possibilità di richiedere all'ente la documentazione relativa ai dati indicati nella scheda di presentazione.L'Ente erogatore propone i suoi corsi con date predeterminate. Il relativo inizio del corso deve essere indicato nella domanda di contributo. L'offerta corsuale promossa dall'ente erogatore dovrà essere garantita indipendentemente dal cofinanziamento che i partecipanti possono ottenere. Art. 11
Autorizzazione delle azioni formative
A seguito dell'approvazione dell'azione formativa le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale comunicano ai singoli lavoratori/trici interessati l'attribuzione del contributo e l'indicazione delle modalità attuative relative all'azione formativa in oggetto.L'assegnatario/a, per contro, non può intraprendere l'azione formativa senza autorizzazione delle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale.Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla suddetta notifica, l'assegnatario/a è tenuto a dimostrare alle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale l'avvio dell'attività formativa prescelta con il relativo calendario aggiornato.Il mancato rispetto delle presenti condizioni comporta la revoca del contributo, il cui importo è reso disponibile per altre assegnazioni. Art. 12
Voci di spesa e costi ammissibili
Voci di spesaIn questa voce sono compresi unicamente i costi relativi alle quote di partecipazione ai corsi definiti e prescelti dal soggetto richiedente ed ogni altro costo ammesso dal bando.Non sono riconoscibili in nessun modo i costi non direttamente collegabili al corso formativo.Certificazione della spesaBeneficiario/a diretto/a del contributo è il soggetto che lo richiede.Tutte le spese rendicontate debbono essere documentate con le relative pezze d'appoggio quietanziate in originale ed allegate alla rendicontazione finale.In sede di rendicontazione si dovranno quindi produrre:le fatture e/o la documentazione relativa alla quota di iscrizione sulle quali risultino inequivocabilmente i riferimenti relativi al corso approvato congiuntamente al relativo bonifico bancario
ogni altro giustificativo legale di spesa
copia dei fogli presenza/registro
copia dell'attestato di frequenza
ogni altro documento di raccolta dati richiesto dalle Ripartizioni provinciali per la formazione professionale
AnticipazioniPer le azioni di formazione a domanda individuale non è prevista alcuna forma di anticipazione sul contributo assegnato. Art. 13
Modalitá di gestione
La gestione delle attivitá di cui ai presenti criteri e bando attuativo sono regolate dalle clausole indicate nella lettera di autorizzazione delle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale che il/la beneficiario/a restituirá debitamente firmata per accettazione.Variazioni in corso d'operaL'approvazione del progetto, l'importo del contributo riconosciuto ed il relativo provvedimento amministrativo verrà comunicato dalle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale ai beneficiari, i quali si impegnano a non modificare la proposta progettuale se non previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi e della relativa quota di frequenza, della durata dell'azione formativa o del programma didattico. Qualora si renda necessario rispondere a particolari esigenze dei partecipanti, sono unicamente consentite variazioni di calendario e/o orario.Chiusura attività formativa e rendicontazioneEntro 10 (dieci) giorni dal termine dell'attività formativa l'interessato/a ovvero l'Ente erogatore invierà la comunicazione di fine dell'attività formativa e consegnerà la documentazione di cui al punto 12“Certificazione della spesa” per la rendicontazione e la successiva liquidazione.Liquidazione del contributoLe Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale, una volta verificata la documentazione di spesa ed il regolare svolgimento dell'attività formativa, provvedono alla liquidazione dei costi riconosciuti fino al massimo dell'importo concesso (comprensivo di IVA, se dovuta). Art. 14
Revoca del contributo
Il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 11 “Autorizzazione delle azioni formative” e 13 “Modalità di gestione” dei vigenti criteri comporta la revoca del contributo.Nel caso di realizzazione parziale di azioni formative o di accertate irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche, organizzative e amministrative dei corsi/progetti autorizzati, le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale hanno facoltà di revoca immediata del contributo concesso. Art. 15
Controllo, monitoraggio e modalitá di verifica delle azioni formative
Le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale predispongono le opportune azioni di verifica e monitoraggio al fine di verificare l'efficacia del sistema di formazione a domanda individuale.Le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale, inoltre, esercitano per competenza il monitoraggio e la vigilanza tecnica-amministrativa delle azioni formative.I soggetti attuatori delle azioni formative, nonché i beneficiari del cofinanziamento pubblico, dovranno altresí impegnarsi a sottoporsi ai controlli ed alla vigilanza previsti dalle Ripartizioni. Art. 16
La commissione di valutazione
Le Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale nominano, su incarico dei Direttori di Ripartizione, una commissione di valutazione.La commissione è composta da funzionari delle Ripartizioni provinciali per la Formazione Professionale e può avvalersi, qualora ne ravvisasse l'esigenza, della collaborazione di personale esterno.La commissione ha l'incarico di:a) valutare gli enti di formazione interessati ad essere inseriti sul catalogo online (IN-formazione) e autorizzarne la pubblicazione;b) valutare l'offerta formativa proposta e autorizzarne la pubblicazione sul catalogo onlinec) valutare le domande di finanziamento pervenute e redigere le graduatorie mensili.Per le attività di valutazione la commissione predispone specifici criteri di valutazione.