AllegatoFissazione dei criteri e delle modalità per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi dell'art. 6-bis della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, recante “Contributi per piccoli compressori per gas naturale” 1. Beneficiari
I beneficiari dei contributi di cui alla presente delibera possono essere:a) privati (persone fisiche e associazioni che non svolgono attività d'impresa)
b) imprese (persone fisiche o giuridiche)
c) enti pubblici
Il Comune di residenza o la sede legale del beneficiario ed i comuni limitrofi devono essere sprovvisti di stazioni di rifornimento di metano.
Le imprese possono fruire dei contributi nel rispetto della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, in particolare della regola del “de minimis” di cui al regolamento comunitario Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”).
2. Opere finanziabili
Oggetto di finanziamento ai sensi della presente delibera è l'installazione e l'acquisto di compressori fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione. Per impianto fisso si intende l'insieme costituito da apparecchio di rifornimento, tubo di adduzione del gas e linea elettrica di alimentazione. Rientrano nelle spese ammissibili il costo di acquisto dell'apparecchio ed i costi relativi alla sua messa in opera, al netto dell'I.V.A.
Tipologie ammissibili a finanziamento:
a) Compressori fissi per il rifornimento di gas metano per autotrazione dotati di una manichetta
b) Compressori fissi per il rifornimento di gas metano per autotrazione dotati di due manichette
3. Procedura
Le domande di contributo devono essere presentate all'Ufficio amministrativo dell'ambiente – Via Amba Alagi 35, Bolzano.
Le domande possono essere presentate solo dopo la presentazione della dichiarazione d'inizio di attività al Comune.
La domanda secondo modello (con marca da bollo per privati ed imprese) deve essere corredata dalla seguente documentazione:
dichiarazione d'inizio di attività al Comune
dichiarazione da parte dell'installatore della conformità dell'impianto e della sua installazione alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza vigenti, ed in particolare al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 10 agosto 2006, n. 40
originali delle fatture regolarmente quietanziate, intestate al richiedente del contributo, riportanti, in relazione a ciascun impianto, il costo di acquisto dell'apparecchio e le spese relative alla posa in opera dello stesso.
Le domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene presentata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio provinciale competente non verranno prese in considerazione e saranno archiviate.
Le domande verranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi previsti dal comma 2 del succitato art. 6-bis.
Gli interventi, la cui domanda e documentazione è stata presentata ma che non risultano finanziabili per l'esaurimento dei fondi stanziati ovvero per l'impossibilità temporale ad assumere l'impegno di spesa, sono finanziati, prioritariamente, con le eventuali risorse stanziate a tale scopo l'anno successivo.
I contributi vengono approvati dall'Assessore competente e immediata-mente liquidati.
4. Ammontare dei contributi
Il contributo viene concesso nella misura del 50% dei costi riconosciuti ammissibili fino ad un massimo di:
a) Euro 3.200,00 per compressore fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione dotato di una manichetta, a condizione che la spesa complessiva dell'impianto non superi l'importo di Euro 6.400,00 + I.V.A.
b) Euro 5.500,00 per compressore fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione dotato di due manichette, a condizione, che la spesa complessiva dell'impianto non superi l'importo di Euro 11.000,00 + I.V.A.
5. Obblighi per i beneficiari e revoca del contributo
Gli impianti ammessi ai benefici non possono essere disinstallati per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda di contributo. In caso di inosservanza di tale obbligo, il contributo sarà revocato, con il recupero delle somme eventualmente erogate.
6. Cumulabilità dei contributi
I presenti contributi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, nazionali o internazionali.
7. Controlli
L'ufficio amministrativo dell'ambiente effettuerà controlli a campione su almeno il 6% degli impianti finanziati. Gli impianti finanziati da controllare verranno estratte a sorte tra tutti i contributi liquidati nell'anno precedente. Il sorteggio verrà effettuato da una commissione composta dal direttore di ripartizione, dal direttore d'ufficio e da un funzionario dell'ufficio amministrativo dell'ambiente. Se necessario l'ufficio potrà avvalersi della collaborazione di altri uffici dell'agenzia per l'ambiente. I controlli potranno avere luogo tramite appositi sopraluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione.