Allegato ASemplificazione e sburocratizzazione
Articolo 1
Abrogazione e semplificazione di norme
1. Le disposizioni contenute nei criteri approvati con le delibere di seguito elencate, che prevedono penalizzazioni, con esclusione per quattro anni dal presentare ulteriori domande, o il divieto per l’amministrazione di liquidare il contributo concesso nel caso non venga realizzato almeno il 50%, rispettivamente il 70% degli investimenti ammessi e/o previsti, sono abrogate:
delibera n. 5040/1998, n. 5403/1999, n. 5404/1999, n. 1317/2000, n. 4732/2000, n. 4607/2001, n. 3093/2002, n. 4007/2002, n. 2180/2003, n. 2597/2003, n. 3350/2003, n. 4052/2005 e n. 3250/2007, nel testo vigente.
2. Per le domande giacenti non ancora approvate o per le quali non é ancora stata disposta la liquidazione del contributo, possono essere ammessi anche gli investimenti non previsti inizialmente nella domanda di agevolazione a condizione che gli stessi rientrino tra i beni ammissibili previsti dai rispettivi criteri.
Articolo 2
Modifica di norme
1. Le seguenti disposizioni dei criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, approvati con delibera della Giunta provinciale n. 3250/07 nel testo vigente, sono così modificate:
a) la lettera c) del 3° comma dell’articolo 6 é così modificata:
“fatture e/o note onorarie, in originale, emesse dopo l’inoltro della domanda, munite di regolare quietanza, come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e/o comunitario. In alternativa l’accertamento della regolare esecuzione degli stessi può essere effettuato con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori o da altro tecnico qualificato, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.
Nei casi in cui la documentazione di spesa è stata inviata in forma telematica oppure nei casi adeguatamente motivati, l’originale può essere sostituito dal formato telematico, rispettivamente da una copia autenticata o copia conforme.
L’importo delle fatture può essere pagato interamente o in parte anche mediante permute regolarmente documentate;”
b) la lettera d) del 3° comma dell’articolo 6 é così sostituito:
“contratto di acquisto o di leasing in originale, copia autenticata o copia conforme, stipulato dopo l’inoltro della domanda. Se antecedentemente a questi contratti sono già state emesse fatture o note onorarie, ai fini della concessione dell’agevolazione rileva la data del contratto;”
c) Il punto 7 dell’allegato 1 é così modificato:
“7. Nuova impresa: l’impresa o il consorzio tra imprese, avviati da non più di 24 mesi (5 anni a partire dall’avvio dell’attività per i lavoratori autonomi e/o, se più favorevole, dall’iscrizione all’albo professionale per i liberi professionisti di cui alla lettera e), articolo 3, capo I dei presenti criteri) prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.
Non si considera nuova impresa:
1. quella nella quale i titolari (o i liberi professionisti/autonomi) o nel caso di società di capitale i soci che detengono complessivamente più del 25% delle quote o nel caso di società in accomandita semplice più di un terzo dei soci accomandatari e nel caso di società di persone più di un terzo dei soci, abbiano già esercitato una attività in proprio, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività dell’impresa in oggetto. Tale limitazione non si applica ai consorzi tra imprese;
2. il subentro con trasferimento della proprietà in un’impresa già esistente, la successione aziendale con trasferimento della proprietà o il mero cambiamento della denominazione sociale;
3. la cessazione di un’attività con conseguente costituzione di una nuova impresa da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (p.e. uscita di un socio da una societá con contemporanea costituzione di una ditta individuale, la modifica di una ditta individuale in una societá etc.) se la relativa domanda di contributo viene presentata oltre i 24 mesi dalla data di inizio dell’attività dell’impresa originaria.”
d) I limiti massimi del contributo a fondo perduto di cui alla colonna I nonchè i limiti massimi nel triennio di cui alla colonna III della tabella dell’articolo 15 dei criteri di applicazione approvati con delibera della Giunta provinciale n. 3250/07 nel testo vigente, sono modificati come segue:
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Categoria di impresa Unternehmenskategorie | Colonna I - Spalte I | Colonna III - Spalte III | Imprese di vicinato e quelle con attività tradizionali Nahversorgungsunternehmen und Unternehmen mit traditionellen Handwerksberufen | 450.000 | 1.300.000 | Piccole imprese fino a due addetti Kleinunternehmen mit bis zu zwei Beschäftigten | 450.000 | 1.300.000 | Piccole imprese con più di due e meno di 10 addetti Kleinunternehmen mit mehr als zwei und weniger als 10 Beschäftigten |
520.000 | 2.000.000 | Piccole imprese con 10 e meno di 30 addetti Kleinunternehmen mit 10 und weniger als 30 Beschäftigten | 1.000.000 | 3.250.000 | Piccole imprese con 30 e meno di 50 addetti Kleinunternehmen mit 30 und weniger als 50 Beschäftigten | 2.000.000 | 5.200.000 | Medie e grandi imprese Mittlere und Großunternehmen | 3.000.000 | 6.500.000 |
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Articolo 3
Campo di applicazione
1 Le presenti disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo della loro approvazione, nonché, qualora più favorevoli, per tutte le domande non ancora approvate.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo della loro approvazione, nonché, qualora più favorevoli, per tutte le domande giacenti il cui procedimento non è ancora concluso.
3. Le disposizioni che prevedono penalizzazioni con esclusione per quattro anni dal presentare ulteriori domande e contenute nei criteri approvati con le delibere elencate all'articolo 1, sono abrogate anche per le domande il cui procedimento è concluso. Sono pertanto revocate le esclusioni ed i rigetti delle domande di agevolazione diposte ai sensi dei criteri fino ad ora vigenti.