Allegato ACriteri di controllo a campione sui documenti contabili giustificativi dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio di cui all'art. 4 comma 4 del decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49 così come modificato dall'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Provincia del 20 novembre 2008, n. 66
1. Il controllo a campione è svolto tramite estrazione casuale quando i documenti contabili giustificativi totali della gestione fuori bilancio, o delle singole aree omogenee che la compongono, siano in numero superiore a 100. Mentre nel caso in cui non superino tale soglia, il controllo viene effettuato globalmente su tutti i documenti.
2. Il sorteggio per il controllo dei rendiconti ed inerenti l'esercizio finanziario precedente, è effettuato una volta all'anno da una Commissione composta dal Direttore di Ripartizione, dal Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria e da un impiegato dello stesso ufficio.
3. I controlli sono effettuati, in analogia a quanto previsto dal comma 3, art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nella misura di almeno il 6% del totale dei documenti contabili giustificativi della gestione fuori bilancio o delle rispettive aree omogenee, quando le stesse superino il numero di documenti contabili di cui al punto 1.
4. Dei risultati delle operazioni di controllo l'Ufficio Vigilanza finanziaria renderà conto in apposito verbale.
5. Non vengono effettuati controlli sui documenti contabili giustificativi di quelle gestioni fuori bilancio che già contemplano al loro interno un organo di auditing.