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j'''') Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 111)
Legge di stabilità provinciale per l’anno 2025

1)
Pubblicata nel supplemento 6 al B.U. 30 dicembre 2024, n. 52.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. A partire dall’anno accademico 2025-2026, l’importo della tassa è di euro 0,00.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL), con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 115 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, per i periodi come di seguito indicati:

Emissioni CO2 risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7)

Durata dell’esenzione in mesi a de-correre dalla data di prima immatri-colazione anche estera

1 – 30 g/km

60

31 – 60 g/km

36

61 – 95 g/km

24

96 – 115 g/km

12

(3) Il comma 2 dell’articolo 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati con alimentazione esclusiva a idrogeno oppure elettrica sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.”

(4) Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche le parole: “, purché tali mesi siano almeno pari a quattro” sono soppresse.

(5) Nel comma 5 dell’articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “persone con sindrome di down,” sono inserite le parole: “a persone con disabilità in situazione di gravità ovvero con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche,”.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 17-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “persone affette da sindrome di down” sono inserite le parole: “o a persone con disabilità in situazione di gravità ovvero con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche”.

(7) Dopo il comma 5-quater dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5-quinquies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, ai soggetti passivi IRAP gestori di strutture residenziali per persone anziane accreditate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera x) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e aventi natura giuridica diversa da quella dei soggetti di cui al comma 5-ter, spetta una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi degli articoli 5, 10, comma 2, e 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 40.000 euro annui per ogni posto letto autorizzato. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 o del regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti “de minimis”.

(8) Dopo il comma 5-quinquies dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5-sexies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, ai soggetti di cui agli articoli 13 e 38, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione al personale dipendente, spetta una deduzione dalla base imponibile IRAP pari al 50 per cento del costo relativo ai professionisti sportivi e alle professioniste sportive di cui agli articoli 26, comma 2, e 27, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” oppure del regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.”

(9) Dopo il comma 7-sexies dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

“7-septies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, l’aliquota IRAP di cui al comma 7-quater è ridotta di 1,22 punti percentuali per i soggetti passivi che applicano contratti collettivi di primo livello, stipulati in provincia di Bolzano, o di secondo livello, sia territoriali - laddove sottoscritti dal 1° gennaio 2022 - sia accordi aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e depositati ai sensi di legge, che non sono scaduti e che contengono almeno un elemento economico territoriale o aziendale aggiuntivo regolarmente erogato ai sensi del rispettivo accordo.

7-octies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRAP di 1,22 punti percentuali di cui al comma 7-septies si applica anche ai soggetti passivi che erogano premi di risultato introdotti prima del 29 ottobre 2024, in conformità ai rispettivi accordi territoriali di settore.”

(10) Il comma 1 dell'articolo 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. A decorrere dall’anno d’imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 90.000,00 euro, spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF di 430,50 euro.”

(11) Dopo il comma 2 dell'articolo 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 90.000,00 euro e con figli/figlie fiscalmente a carico spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di 340,00 euro per ogni figlio/figlia in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta.”

(12) Il comma 3 dell’articolo 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui ai commi 1 e 2-bis, si tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di immobili assoggettato alla cedolare secca di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva per la tassazione delle mance di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per le persone esercenti attività d’impresa, arti o professioni di cui all’articolo 1, commi da 54 a 87, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche.”

(13) Il comma 4-ter dell'articolo 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

“4-ter. Le detrazioni di cui ai commi 1, 2-bis e 4-bis sono cumulabili ma, in nessun caso, generano credito d’imposta.”

Art. 2 (Disposizioni transitorie)

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Bolzano o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano dal 1° gennaio 2025.

(2) Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2025.

(3) Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, si applicano alle formalità presentate al Pubblico Registro Automobilistico dal 1° gennaio 2025.

(4) Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, 8, 9 e 10, si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2025.

(5)Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 11 e 12, si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2025.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”

(1) Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. L’aliquota è ridotta in generale allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. Agli agriturismi con almeno 40 punti di svantaggio e agli agriturismi siti in aree strutturalmente deboli ai sensi della delibera della Giunta provinciale 10 ottobre 2023, n. 887, allegato B), e successive modifiche, si applica l’aliquota dello 0,3 per cento. Gli agriturismi con almeno 75 punti di svantaggio sono esentati dall’imposta. Il presente comma non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.”

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente comma:

“4.1. L’aliquota ordinaria si applica ai fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e alle relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, per i quali i Comuni possono prevedere un’aliquota ridotta fino allo 0,56 per cento. I Comuni non possono però stabilire, per gli anzidetti fabbricati, un’aliquota inferiore a quella stabilita per le abitazioni locate in base ad un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario/la locataria ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Il presente comma non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.”

(3) Il comma 4-bis dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“4-bis. Qualora le attività indicate ai commi 4 e 4.1 non siano esercitate per l’intero anno, le disposizioni contenute nei commi 4 e 4.1 si applicano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ricettizie comunicato al Comune ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.”

(4) Il comma 4-ter dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“4-ter. Le aliquote ridotte o l’esenzione di cui al comma 4 sono applicate ai fabbricati utilizzati ad uso agrituristico solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate.”

(5) Il comma 4-quater dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è abrogato.

(6) Dopo il comma 4-quater dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4-quinquies. L’aliquota ordinaria di cui al comma 4.1 o l’aliquota ridotta eventualmente stabilita dal Comune ai sensi del comma 4.1 è applicata ai fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate.”

(7) All’articolo 9-ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2-bis. Per un unico alloggio non locato o concesso in comodato d’uso gratuito, incluse le relative pertinenze della categoria catastale A, escluse le abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che percepiscono pensioni in base ad accordi internazionali con l’Italia, residenti in uno Stato diverso dall’Italia e iscritte alla previdenza di quello Stato, l’aliquota vigente nel rispettivo Comune (per le seconde case) è ridotta del 50 per cento.”

(8) Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è soppresso.

(9) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“1. L’imposta è calcolata in autoliquidazione, applicando alla base imponibile la relativa aliquota vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese, durante il quale il possesso dell’immobile si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali o maggiori a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.”

(10) Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Qualora per l’uso promiscuo di un’unica unità immobiliare siano applicabili più fattispecie previste dalla presente legge o dal regolamento comunale, l’unità immobiliare deve essere tassata interamente prendendo a riferimento l’uso prevalente in termini di superficie utile espressa in metri quadrati.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2025)
Tabelle A, B, C

(1) Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2) Sono autorizzate per il triennio 2025-2027 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all’allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(3) Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 5 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2025-2027, una spesa massima di 200.000.000,00 di euro per l’anno 2025, una spesa massima di 125.000.000,00 di euro per l’anno 2026 e una spesa massima di 125.000.000,00 di euro per l’anno 2027.

(2) Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, la determinazione degli importi per ciascun ambito di contrattazione viene effettuata dalla Giunta provinciale in sede di definizione degli obiettivi programmatici ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 6 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

a) ordentlicher Fonds
(Progr. 1801):

2025

226.752.493,17

a) Fondo ordinario
(Progr. 1801):

2026

200.359.626,97

2027

193.217.791,03

b) Investitionsfonds
(Progr. 1801):

2025

181.908.772,76

b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):

2026

151.038.717,17

2027

142.933.300,72

c) Fonds zur Tilgung
der Darlehen (Progr. 1801):

2025

11.500.000,00

c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):

2026

7.500.000,00

2027

5.500.000,00

d) Ausgleichsfonds
(Progr. 1801):

2025

308.800,00

d) Fondo perequativo
(Progr. 1801):

2026

308.800,00

2027

308.800,00

e) Rotationsfonds für
Investitionen (Progr. 1801):

2025

0,00

e) Fondo di rotazione per
investimenti (Progr. 1801):

Art. 7 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 253.252.345,88 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025, 191.263.251,41 euro a carico dell'esercizio finanziario 2026 e 881.578.230,56 euro a carico dell'esercizio finanziario 2027 derivanti dall’articolo 4, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 21-bis, commi 5-quater, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis, 8, 9, 13-bis e 13-quater nonché l’articolo 21-septiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche,
  2. l’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche.

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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