(1) Il comma 1 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, una spesa massima di 240.000.000,00 euro per l’anno 2024, una spesa massima di 100.000.000,00 euro per l’anno 2025 e una spesa massima di 100.000.000,00 euro per l’anno 2026.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 2-ter della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:
„1. Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, la spesa massima di 2.400.000,00 euro per l’esercizio 2024 e di 4.402.100,00 euro per gli esercizi 2025 e 2026.“