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g'''') Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 61)
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

1)
Pubblicata nel supplemento 3 al B.U. 8 agosto 2024, n. 32.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2024”)

(1) Agli allegati di cui agli articoli 1 e 3 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. l’allegato A viene sostituito dall’allegato A;
  2. l’allegato B viene integrato dall’allegato B;
  3. l’allegato C viene sostituito dall’allegato C;
  4. l’allegato E viene integrato dall’allegato E.

(2) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

 

2024

221.538.474,98

 

a) ordentlicher Fonds

(Progr. 1801):

2025

200.851.659,17

a) Fondo ordinario

(Progr. 1801):

 

2026

197.958.792,97

 

 

 

 

 

 

2024

192.729.137,55

 

b) Investitionsfonds

(Progr. 1801):

2025

181.815.916,98

b) Fondo per gli investimenti

(Progr. 1801):

 

2026

149.942.953,72

 

 

 

 

 

 

2024

15.500.000,00

 

c) Ammortisationsfonds für Darlehen (Progr. 1801):

2025

11.500.000,00

c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):

 

2026

11.500.000,00

 

 

 

 

 

 

2024

0,00

 

d) Ausgleichsfonds (Progr. 1801):

2025

0,00

d) Fondo perequativo (Progr. 1801):

 

2026

0,00

 

 

 

 

 

 

2024

0,00

 

e) Rotationsfonds für

Investitionen (Progr. 1801):

2025

0,00

e) Fondo di rotazione per

investimenti (Progr. 1801):

 

2026.“

0,00

.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è così sostituito:

“1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, una spesa massima di 150.000.000,00 di euro per l’anno 2024, una spesa massima di 100.000.000,00 di euro per l’anno 2025 e una spesa massima di 100.000.000,00 di euro per l’anno 2026.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è così sostituito:

“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 395.456.814,67 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024, 132.011.967,79 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025 e 670.905.973,14 euro a carico dell'esercizio finanziario 2026 derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”

Art. 2 (Stato di previsione dell’entrata)

(1) Allo stato di previsione dell’entrata di cui all’articolo 1 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

(2) La copertura costituita da debito autorizzato per l’esercizio 2024 dal comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, per complessivi 100.000.000,00 di euro, viene ridotta a 0,00 euro. Alla copertura della relativa spesa per investimento si provvede mediante corrispettiva applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.

(3) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, anche dovute all’aumento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 50.000.000,00 di euro per l’esercizio finanziario 2025.

Art. 3 (Stato di previsione della spesa)

(1) Allo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

Art. 4 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024 - 2026)

(1) Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all’articolo 3 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all’allegato C le variazioni di cui all’annesso allegato C;
  2. all’allegato D le variazioni di cui all’annesso allegato D;
  3. all’allegato E le variazioni di cui all’annesso allegato E;
  4. all’allegato F le variazioni di cui all’annesso allegato F;
  5. l’allegato G è sostituito dall’annesso allegato G;
  6. l’allegato H è sostituito dall’annesso allegato H;
  7. l’allegato M è sostituito dall’annesso allegato M;
  8. l’allegato N è sostituito dall’annesso allegato N;
  9. l’allegato O è sostituito dall’annesso allegato O;
  10. j) l’allegato Q è sostituito dall’annesso allegato Q;
  11. all’allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11.

Art. 5 (Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026)

(1) Sono approvati i seguenti allegati:

  1. variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2024-2026 a seguito del rendiconto generale per l’esercizio 2023 (allegato SE);
  2. variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2024-2026 a seguito del rendiconto generale per l’esercizio 2023 (allegato SU);
  3. nota integrativa all’assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026;
  4. allegato 8 – dati d‘interesse del Tesoriere.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 e altre disposizioni”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, le parole: “per 29.000.000,00 di euro” sono sostituite dalle parole: “per 60.000.000,00 di euro”.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Per assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico della gestione degli investimenti del NOI Techpark, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a estendere la durata del diritto di superficie di cui è titolare la società “NOI SpA” sulla particella edificabile 1361, comune catastale Dodiciville, fino al 20 settembre 2072. A detta estensione si provvede mediante conferimento di beni in natura al capitale della medesima società, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2343-ter del codice civile.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede, per l’importo di 29.000.000,00 di euro come disposto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, mentre per l’importo di 31.000.000,00 di euro con le variazioni di bilancio disposte con la presente legge.

Art. 7 (Equilibri generali di bilancio)

(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l’approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, è abrogato.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, le parole: “articolo 26, comma 1” sono sostituite dalle parole: “articolo 26, commi 1 e 6-bis”.

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Il comma 1 si applica anche in relazione alle offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, per il periodo e nella misura previsti all’articolo 26, comma 6-ter, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche.”

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3, quantificati in 25.000.000,00 di euro per l’anno 2024, in 50.000.000,00 di euro per l’anno 2025 e in 0,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) Il titolo della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito: “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola di musica”.

(2) Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono soppresse le parole: “istituite dagli istituti di educazione musicale”.

(3) Nel secondo periodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, le parole: “dell'istituto per l'educazione musicale” sono sostituite dalla parola: “provinciali”.

(4) Dopo il capo III della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente capo III-bis con l’articolo 20-bis:

“CAPO III-BIS (SCUOLE DI MUSICA PROVINCIALI)

Art. 20-bis (Scuole di musica)

1. Le scuole di musica provinciali sono istituzioni formative che offrono alle alunne e agli alunni una formazione musicale di base attraverso un’ampia offerta formativa in ambito strumentale e vocale nonché mediante lezioni di teoria. Le scuole di musica programmano, organizzano e offrono un insegnamento musicale diversificato; attraverso la loro offerta formativa musicale-pedagogica danno un importante contributo alla vita e allo sviluppo culturale nella provincia. L’insegnamento impartito nelle scuole di musica contribuisce, perseguendo un compito formativo generale, a uno sviluppo positivo della personalità delle alunne e degli alunni, andando oltre al semplice insegnamento di abilità e competenze artistiche.

2. Alle scuole di musica viene attribuita autonomia in relazione all’organizzazione, alla didattica, alle sperimentazioni scolastiche e alle risorse. I principi relativi all’autonomia delle scuole previsti dalla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, si applicano anche alle scuole di musica.

3. Le scuole di musica sono responsabili della definizione e realizzazione della propria offerta formativa tenendo conto delle specificità e delle peculiarità della promozione e della divulgazione del canto e del fare musica. A tal fine, possono collaborare con altri enti, organizzazioni, associazioni, con scuole dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado.

4. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, determina il piano di distribuzione territoriale delle scuole di musica, che viene redatto sulla base dei seguenti criteri: numero di alunne e alunni, aspetti geografici del bacino di utenza, accessibilità con i mezzi di trasporto, numero di comuni interessati, portata dell’offerta musicale-pedagogica. Con questo piano viene assegnato a ogni scuola di musica uno specifico bacino di utenza.

5. La Giunta provinciale disciplina, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle scuole di musica, gli ambiti relativi al calendario scolastico, all’offerta delle discipline, all’iscrizione alle scuole di musica, alle forme ed organizzazione degli insegnamenti, agli esami e alla valutazione delle alunne e degli alunni, alle rette di frequenza e alle tariffe di noleggio di strumenti musicali, nonché agli aspetti organizzativi delle rispettive scuole di musica.”

(5) La legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, è abrogata a decorrere dal 1° settembre 2024.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”)

(1) L’articolo 1-bis della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1-bis ( Scuole di musica della Provincia)

1. Le scuole di musica provinciali hanno sede in edifici o locali, la cui proprietà o titolarità di diritti reali è in capo alla Provincia o ai comuni, oppure presi in locazione dalla Provincia in caso di necessità. L’ente pubblico, proprietario o titolare di diritti reali, è responsabile degli arredi, delle attrezzature, della manutenzione straordinaria, dei lavori di risanamento, ampliamento e ristrutturazione della scuola di musica e ne sostiene le relative spese. Le scuole di musica sono responsabili degli strumenti musicali, del materiale didattico e relative attrezzature, comprese la loro riparazione e manutenzione.

2. Spetta alla Provincia la costruzione di nuove scuole di musica, di cui sostiene i costi. Il comune, in cui avrà sede la nuova scuola di musica, conferisce il terreno necessario per la costruzione oppure sostiene i costi per il relativo acquisto. In caso di nuova costruzione, al comune spetta inoltre l'intera progettazione, compresa la stesura del progetto esecutivo. In ogni caso, Provincia e comune regolano, con apposita convenzione, una possibile compartecipazione della Provincia ai costi per l’acquisto del terreno e per le attività di progettazione sostenuti dal comune. In alternativa alla realizzazione di una nuova costruzione, la Provincia può, se necessario, acquistare o prendere in locazione edifici o locali, facendosi carico dei relativi costi di acquisto o di locazione e delle spese accessorie. La Provincia può inoltre affidare al comune, mediante convenzione, la nuova costruzione, la manutenzione straordinaria, il risanamento, l’ampliamento, la ristrutturazione e i relativi compiti amministrativi, stanziando le risorse finanziarie necessarie.

3. Il comune, nel quale è ubicata una scuola di musica di cui ai commi 1 e 2, è responsabile per la manutenzione ordinaria, la fornitura di acqua ed energia, lo smaltimento dei rifiuti e delle acque, il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia, e si fa carico delle relative spese, indipendentemente dal titolo sulla base del quale detiene l’immobile.

4. Alle spese di cui al comma 3, sostenute dai comuni in cui sono ubicate le scuole di musica, concorrono anche i restanti comuni fruitori delle medesime, secondo i criteri e le modalità definiti nell’ambito dell’accordo per la finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni, ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

5. Per gli edifici e i locali già presi in locazione dai comuni al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, in cui sono ubicate le scuole di musica, la Provincia, d'intesa con i comuni interessati, subentra nei relativi contratti di locazione.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che dispone ispezioni e verifiche funzionali e può imporre prescrizioni. I termini e le modalità delle ispezioni e verifiche funzionali sono stabiliti con regolamento di esecuzione.”

(2) Il comma 1-bis dell’articolo 27 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 12 (Disposizioni in materia di profilazione genetica dei cani)

(1) Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, per la mancata determinazione del profilo genetico dei cani che alla data del 1° gennaio 2022 erano già registrati nell’anagrafe degli animali di affezione.

(2) Dal 1° gennaio 2026 l’accertamento della violazione dell’obbligo di raccogliere le deiezioni del cane, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, avviene anche tramite esame di laboratorio su campioni biologici e correlazione degli esiti di tale esame con i dati di profilazione genetica inseriti nella banca dati dell’anagrafe degli animali d’affezione.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2024, in 4.526,00 euro per l’anno 2025 e in 0,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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ActionActionf'''') Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 5
ActionActiong'''') Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 6
ActionActionArt. 1 (Modifica della , “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2024”)
ActionActionArt. 2 (Stato di previsione dell’entrata)
ActionActionArt. 3 (Stato di previsione della spesa)
ActionActionArt. 4 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024 - 2026)
ActionActionArt. 5 (Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026)
ActionActionArt. 6 (Modifica della , “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 7 (Equilibri generali di bilancio)
ActionActionArt. 8 (Modifica della , “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della , “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della , “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)
ActionActionArt. 12 (Disposizioni in materia di profilazione genetica dei cani)
ActionActionArt. 13 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato Art. 1
ActionActionAllegato Art. 2, 3, 4, 5 e 8
ActionActionh'''') Legge provinciale 14 ottobre 2024, n. 8
ActionActionj'''') Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11
ActionActionj'''') Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12
ActionActionk'''') Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
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ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
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