(1) Il titolo della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito: “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola di musica”.
(2) Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono soppresse le parole: “istituite dagli istituti di educazione musicale”.
(3) Nel secondo periodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, le parole: “dell'istituto per l'educazione musicale” sono sostituite dalla parola: “provinciali”.
(4) Dopo il capo III della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente capo III-bis con l’articolo 20-bis:
“CAPO III-BIS (SCUOLE DI MUSICA PROVINCIALI)
Art. 20-bis (Scuole di musica)
1. Le scuole di musica provinciali sono istituzioni formative che offrono alle alunne e agli alunni una formazione musicale di base attraverso un’ampia offerta formativa in ambito strumentale e vocale nonché mediante lezioni di teoria. Le scuole di musica programmano, organizzano e offrono un insegnamento musicale diversificato; attraverso la loro offerta formativa musicale-pedagogica danno un importante contributo alla vita e allo sviluppo culturale nella provincia. L’insegnamento impartito nelle scuole di musica contribuisce, perseguendo un compito formativo generale, a uno sviluppo positivo della personalità delle alunne e degli alunni, andando oltre al semplice insegnamento di abilità e competenze artistiche.
2. Alle scuole di musica viene attribuita autonomia in relazione all’organizzazione, alla didattica, alle sperimentazioni scolastiche e alle risorse. I principi relativi all’autonomia delle scuole previsti dalla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, si applicano anche alle scuole di musica.
3. Le scuole di musica sono responsabili della definizione e realizzazione della propria offerta formativa tenendo conto delle specificità e delle peculiarità della promozione e della divulgazione del canto e del fare musica. A tal fine, possono collaborare con altri enti, organizzazioni, associazioni, con scuole dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado.
4. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, determina il piano di distribuzione territoriale delle scuole di musica, che viene redatto sulla base dei seguenti criteri: numero di alunne e alunni, aspetti geografici del bacino di utenza, accessibilità con i mezzi di trasporto, numero di comuni interessati, portata dell’offerta musicale-pedagogica. Con questo piano viene assegnato a ogni scuola di musica uno specifico bacino di utenza.
5. La Giunta provinciale disciplina, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle scuole di musica, gli ambiti relativi al calendario scolastico, all’offerta delle discipline, all’iscrizione alle scuole di musica, alle forme ed organizzazione degli insegnamenti, agli esami e alla valutazione delle alunne e degli alunni, alle rette di frequenza e alle tariffe di noleggio di strumenti musicali, nonché agli aspetti organizzativi delle rispettive scuole di musica.”
(5) La legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, è abrogata a decorrere dal 1° settembre 2024.