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o) Legge provinciale 16 luglio 2024, n. 31)
Riordino delle disposizioni in materia di finanza locale

1)
Pubblicato nel B.U. 18 luglio 2024, n. 29.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Nel testo tedesco del titolo della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: “Gebietskörperschaften” è sostituita dalle parole: “örtlichen Körperschaften”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, assegna ai comuni idonei mezzi finanziari allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Le assegnazioni vengono stabilite annualmente nell’accordo di cui all’articolo 2. L’ammontare complessivo delle assegnazioni viene incrementato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, nel caso in cui vengano trasferite ai comuni nuove funzioni amministrative.”

(3) Nel testo tedesco della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, la parola “Amortisierung” è sostituita dalla parola “Tilgung”.

(4) Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I finanziamenti a carico del fondo ordinario, destinati alla copertura delle spese correnti dei comuni e delle comunità comprensoriali, sono erogati in quattro rate, la prima delle quali di regola entro il mese di gennaio. L’accordo di cui all’articolo 2 può prevedere che le erogazioni siano effettuate secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere. Le modalità di erogazione dei mezzi finanziari previsti per gli altri fondi di cui al comma 2 sono stabilite con l’accordo di cui all’articolo 2. I mezzi finanziari a carico del fondo per ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali di norma nel mese precedente a quello di scadenza delle rate di ammortamento.”

(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

"4. I finanziamenti a carico del fondo di ammortamento mutui e del fondo di rotazione per investimenti sono sospesi. Fanno eccezione i finanziamenti già concessi e tuttora in essere.

5. La dotazione dei fondi destinati alla finanza locale viene stabilita annualmente sulla base dell’intesa di cui all’articolo 2 con legge provinciale di stabilità ed eventualmente con successive variazioni di bilancio.”

(6) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tra il/la Presidente della Provincia ed una rappresentanza dei comuni.”

(7) Nell’articolo 2-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: "della Ripartizione provinciale Enti locali" sono sostituite dalle parole: “della ripartizione provinciale competente per gli enti locali”.

(8) Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per il finanziamento delle spese correnti sono assegnati alle comunità comprensoriali finanziamenti dal fondo ordinario, stabiliti con accordo di cui all’articolo 2.”

(9) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, le parole: "agli articoli 7 e 7-bis" sono sostituite dalle parole: “all’articolo 7”.

(10) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole “di transazione” sono sostituite dalla parola “transitorie”.

(11) Il comma 1 dell’articolo 5-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

“1. A copertura delle spese di investimento dei comuni è istituito il “Nuovo fondo per gli investimenti”. Alle opere finanziate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.“

(12) Nel testo tedesco della rubrica dell’articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: “Amortisierung” è sostituita dalla parola: “Tilgung”.

(13) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: “Amortisierung” è sostituita dalla parola: “Tilgung” e la parola “amortisieren” è sostituita dalla parola “tilgen”.

(14) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I finanziamenti a carico del fondo perequativo sono assegnati ai comuni allo scopo di sostenerli nella salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché per coprire le spese da sostenere per il raggiungimento delle finalità previste dai commi 1-bis e 1-ter.“

(15) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

"1-bis. Ai comuni possono essere assegnati ulteriori mezzi finanziari a carico del fondo perequativo per coprire i maggiori oneri derivanti da spese straordinarie e per il finanziamento di progetti pilota e progetti speciali.

1-ter. Ai comuni delle località ladine dell’Alto Adige vengono concesse assegnazioni in proporzione alla rispettiva popolazione per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche, sull’uso della lingua ladina nei rapporti con la cittadinanza.“

(16) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: “nicht bilanzmäßig erfassten” sono sostituite dalla parola: “außeretatmäßigen”.

(17) Il testo tedesco del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

“2. Die Einnahmen aus Darlehen laut Absatz 1 sind zweckgebunden.”

(18) Il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

“3. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo se:

a) è previsto nel bilancio di previsione triennale;

b) è dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie per l’ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi;

c) sussistono i requisiti previsti dall’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.”

(19) Nel testo tedesco della lettera a) del comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: "Zeitraum der Amortisierung” sono sostituite dalla parola: “Tilgungszeitraum”.

(20) Nel testo tedesco della lettera b) del comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: “die Laufzeit der Amortisierung” sono sostituite dalle parole: “der Tilgungsbeginn”.

(21) Nel testo tedesco della lettera c) del comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola “Amortisationsrate” è sostituita dalla parola “Tilgungsrate”.

(22) Nel testo tedesco della lettera d) del comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: “der Amortisationsdauer” sono sostituite dalle parole: “des Tilgungszeitraumes”.

(23) Nel comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: “la relazione previsionale e programmatica” sono sostituite dalle parole: “il Documento unico di programmazione e il Programma delle opere pubbliche”.

(24) Nel comma 7 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: “annuale” è sostituita dalle parole: “di previsione” e nel testo tedesco la parola “Amortisationsrate” è sostituita dalla parola “Tilgungsrate”.

(25) Il comma 9 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

“9. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di tesoreria stipulata con il tesoriere.“

(26) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola “erstellt” è sostituita dalla parola “genehmigt”.

(27) Nel testo tedesco del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola “Amortisationsraten” è sostituita dalla parola “Tilgungsraten”.

(28) Nel comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, dopo la parola “legge” è inserita la parola “provinciale”.

(29) L’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

„1. La stipulazione di tutti i contratti deve essere preceduta da deliberazione indicante:”.

(30) Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:

“4. L’alienazione di beni immobili avviene mediante pubblico incanto o, dopo la sua diserzione, tramite licitazione privata sulla base del valore determinato con un parere di stima. Gli enti locali definiscono con regolamento i casi in cui sono ammesse le vendite di immobili tramite trattativa privata, tuttavia il valore stimato di tali immobili non può superare l’importo massimo stabilito dall’articolo 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche.

5. I contratti di affitto o di locazione attivi e passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, purché rientranti nei limiti e nei casi stabiliti dal relativo regolamento dell’ente locale. Lo stesso vale per la scelta delle parti contraenti per tutti i contratti dai quali derivino entrate.

6. Per i contratti dai quali derivino spese per l’ente locale valgono le vigenti disposizioni sugli appalti pubblici.

7. I beni mobili divenuti inservibili vengono di regola permutati con altri beni, che li sostituiscono. Qualora tali beni non vengano permutati possono essere alienati tramite trattativa privata. L’alienazione può essere effettuata a condizione che il relativo consegnatario/la relativa consegnataria dichiari i beni fuori uso e rilasci un parere di congruità sul prezzo, ovvero lo richieda alla persona responsabile della procedura d’acquisto della relativa classe di beni.“

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali”)

(1) Il titolo della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito: “Finanziamento di investimenti degli enti locali”.

(2) L’articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Beneficiari)

1. La Provincia finanzia gli investimenti dei comuni. Nell’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori finanziamenti di investimenti effettuati dalle comunità comprensoriali e dai consorzi di comuni.

2. La Provincia può finanziare l’intera spesa di cui al comma 1.“

(3) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, le parole: “Gli stanziamenti” sono sostituite dalle parole: “I mezzi finanziari”.

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis. È altresì finanziabile la sottoscrizione di quote di fondi di investimento e, in generale, di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia, abilitati alla gestione del risparmio, di cui all’articolo 20, comma 1-bis, della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, e destinati anche alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, di competenza degli enti locali, a condizione che le opere realizzate passino in proprietà degli enti locali stessi.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I mezzi finanziari previsti in base alla presente legge sono impiegati anche a copertura di investimenti già parzialmente finanziati a valere su altre leggi provinciali.”

(6) Nel comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, le parole: “le opere indicate” sono sostituite dalle parole: “gli investimenti indicati” e le parole: “degli enti locali” sono sostituite dalle parole: “dei comuni”.

(7) Nel comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “che beneficia direttamente del contributo provinciale, comunale, comprensoriale o consortile,”.

(8) L’articolo 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Criteri di suddivisione dei contributi agli investimenti dei comuni)

1. Gli investimenti dei comuni vengono finanziati mettendo a disposizione mezzi finanziari su richiesta dei comuni ed erogando d’ufficio un importo annuale mediante trasferimento di fondi tra enti. La suddivisione di tali importi e la procedura amministrativa per la loro concessione ed erogazione vengono determinati in sede di accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”

(9) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Una quota del fondo per investimenti messo a disposizione a ogni esercizio finanziario è destinata con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di opere necessarie e urgenti, che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione finanziaria del comune. L’ammontare di tale quota è stabilito con l’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.“

(10) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, dopo la parola “fondo” sono inserite le parole “per investimenti”.

(11) L’articolo 10 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è così sostituito:

“Art. 10 (Modalità di rendicontazione)

1. Le modalità di rendicontazione dei contributi agli investimenti sono disciplinate con apposito regolamento.“

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, “Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale”)

(1) Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis (Riduzione dell’indebitamento dei comuni)

1. I comuni che provvedono all’estinzione anticipata di debiti, utilizzando risorse proprie provenienti dall’avanzo di amministrazione, continuano a percepire i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della presente legge, della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, e successive modifiche, e dell’articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

2. Nel caso in cui lo Stato assegni ai comuni contributi per l’attenuazione degli indennizzi a seguito dell’estinzione anticipata dei mutui, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le relative assegnazioni statali sono proporzionalmente trattenute dalla Provincia. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.“

Art. 4 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28, e successive modifiche;
  2. gli articoli 6, 7-bis e 8, i commi 2 e 3 dell’articolo 12 e gli articoli 13, 14 e 15 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche;
  3. la legge provinciale 20 maggio 1976, n. 12, e successive modifiche;
  4. gli articoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e successive modifiche;
  5. la legge provinciale 16 maggio 1978, n. 21, e successive modifiche;
  6. gli articoli 1, 17, 18, 19 e 23 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e successive modifiche;
  7. la legge provinciale 12 giugno 1980, n. 18, e successive modifiche;
  8. gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, e successive modifiche;
  9. gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12, e successive modifiche;
  10. il comma 3-quinquies dell’articolo 1 e il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche;
  11. la legge provinciale 4 maggio 1990, n. 9, e successive modifiche;
  12. il comma 2 dell’articolo 5, il comma 2 dell’articolo 6, il comma 1 dell’articolo 7-bis, l’articolo 8, i commi 2 e 3 dell’articolo 13 e l’articolo 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche;
  13. l’articolo 11 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8, e successive modifiche.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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