(1) All’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, come integrato dal decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.