(1) All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
“Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tiene conto delle specificità linguistiche dei territori.
Le specificità linguistiche dei territori sono altresì prese in considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale.
In ragione delle specificità linguistiche il Verband der sportvereine südtirol (VSS) e l’Unione delle società sportive altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti dall’ordinamento sportivo.”.
(2) All’articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le funzioni di controllo degli enti di cui all’articolo 2, quarto comma.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.