(1) All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il secondo comma è sostituito dal seguente: “I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale.”;
- dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che contrassegnano l'assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali.
Le Province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16 del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403.
Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale.
Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e sesto comma, le Province possono disciplinare con legge provinciale nonché con atti normativi e amministrativi a carattere attuativo le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale nel quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al sesto comma. La predetta disciplina provinciale concernente il procedimento di autorizzazione paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa statale in materia.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.