(1) L’articolo 7 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:
“Art. 7 (Verifica dell’ammissibilità)
1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, alla conformità della richiesta alle norme costituzionali e dello Statuto di autonomia e alle limitazioni risultanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, nonché in merito ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di referendum i proponenti possono richiedere un’audizione della Commissione dei giudici per presentare in forma concisa le argomentazioni giuridiche sulla questione dell’ammissibilità. L’audizione non è pubblica.
2. La struttura provinciale competente in materia elettorale comunica ai/alle proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell’ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro 10 giorni i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di referendum; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l’ammissibilità. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.
3. La struttura provinciale competente in materia elettorale informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all’ammissibilità del referendum. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione.
4. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge per il referendum e devono essere numerati progressivamente.”