(1) Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento, preso atto della graduatoria di cui all'articolo 38, ed effettuate le verifiche previste dall’articolo 39, pubblica il progetto selezionato sul sito della Provincia. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare ulteriori osservazioni ed elementi valutativi, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, sempre che siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Le osservazioni sono pubblicate tempestivamente sul sito web della Provincia. L’offerente può replicare alle osservazioni entro 45 giorni dalla relativa pubblicazione.
(2) All’esito della procedura di selezione delle offerte di cui al titolo V o delle procedure di cui all’Art. 21, comma 1, lettere b) e c), l’offerente del progetto risultato primo in graduatoria presenta, in via telematica, domanda per il rilascio del provvedimento di concessione all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. La domanda deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla comunicazione della graduatoria approvata, pena la decadenza dall’aggiudicazione stessa.
(3) Il provvedimento di concessione comprende la concessione di grande derivazione e ogni altro provvedimento, autorizzazione, nulla osta, concessione, permesso, licenza o atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, provinciale o locale per l’esercizio dell’impianto e la realizzazione degli interventi previsti dal progetto risultato aggiudicatario. Il provvedimento comprende, quando necessari, anche i pareri relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza per l’Unione europea interessati nonché l’autorizzazione paesaggistica.
(4) La domanda per il rilascio del provvedimento di concessione è corredata da tutta la documentazione prevista dalle norme di riferimento per il rilascio degli atti di cui al comma 3, che devono essere specificamente elencati.
(5) La domanda, con i relativi allegati, è pubblicata sul sito web della Provincia e comunicata, immediatamente o comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento, per via telematica a tutte le Amministrazioni e agli Enti competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, ivi comprese le Amministrazioni di cui all’articolo 10, comma 3. Della pubblicazione è data informazione nell'albo pretorio informatico dei Comuni territorialmente interessati.
(6) Entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito web della Provincia, quest'ultima nonché le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma 5 per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione; all’occorrenza assegnano all’offerente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali integrazioni.
(7) Su richiesta motivata dell’offerente, la Provincia può concedere, per una sola volta, la sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 120 giorni. Qualora, entro il termine stabilito, l’offerente non depositi la documentazione integrativa, la domanda si intende ritirata e viene archiviata.
(8) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, la Provincia convoca una conferenza di servizi, alla quale partecipano l’offerente e le Amministrazioni competenti per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3. La conferenza di servizi si svolge in modalità sincrona. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione della stessa.
(9) Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione competente a seguito della seduta conclusiva della conferenza di servizi ed è costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza. La determinazione della conferenza di servizi è assunta sulla base del parere di VIA.
(10) I singoli provvedimenti compresi nella concessione devono essere chiaramente distinguibili all’interno della concessione stessa e sono approvati, riesaminati e controllati dalle Amministrazioni competenti in materia, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore.
(11) Tutti gli atti del procedimento, comprese le osservazioni, i verbali, le controdeduzioni, le istanze e richieste anche endoprocedimentali, sono pubblicati sul sito web della Provincia, con modalità tali da fare salva la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal richiedente.
(12) In caso di mancata domanda per il rilascio del provvedimento di concessione, nonché in caso di archiviazione dell'istanza ai sensi del comma 7, o di esito negativo del procedimento per il rilascio della concessione, il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento procede, secondo quanto previsto dal comma 1 e seguenti, alla pubblicazione della proposta progettuale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria approvata. Qualora dovessero emergere elementi ostativi che riguardano tutte le proposte, non si procede all’assegnazione della concessione.
(13) Qualora non vi siano proposte progettuali rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l'esercizio della concessione fino alla conclusione di una nuova procedura di assegnazione.