(1) Il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione da parte del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere è il parere positivo dell’ufficio provinciale competente per le valutazioni ambientali oppure la delibera della Giunta provinciale, adottata sulla base della valutazione di impatto ambientale.
(2) La durata dell’autorizzazione è definita tenendo conto del comprovato fabbisogno dell'attività estrattiva, del volume stimato del materiale sfruttabile del giacimento, con indicazione della tipologia, della quantità e della qualità del materiale, nonché del volume annuo dichiarato di materiale da estrarre. La tipologia, la quantità e la qualità del materiale sono stabilite con regolamento di esecuzione. L’autorizzazione alla coltivazione di cave ha una durata massima di 20 anni, a partire dall’inizio dell’attività. In caso di estrazione sotterranea, l’autorizzazione può essere concessa per una durata massima di 25 anni.
(3) Con il provvedimento di autorizzazione è approvato anche il disciplinare con le norme di comportamento per l’esercizio della cava.
(4) Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell’autorizzazione, la durata dell’autorizzazione, tenuto conto dell’entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione, nonché le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attività connesse all’esercizio della cava.
(5) Copia dell’autorizzazione è trasmessa al comune nel quale si svolge la coltivazione. Il comune rilascia il permesso di costruire ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, relativamente agli impianti, agli edifici e alle infrastrutture comprese nel progetto che soggiacciono all’obbligo del permesso di costruire e che si trovano al di fuori di una zona rossa in base al piano delle zone di pericolo.
(6) La realizzazione e l’esercizio di impianti diversi da quelli indicati nel comma 5 per la lavorazione di materiali, nonché gli impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e gli impianti di riciclaggio di materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia o in zone produttive ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, purché tali opere o impianti siano previsti nel piano di attuazione. Fanno eccezione gli impianti e le infrastrutture mobili temporanee interni ai cantieri.
(7) L’attività estrattiva deve essere avviata entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione. Per le autorizzazioni funzionali alla realizzazione di opere di interesse pubblico e vincolate a prescrizioni temporali, i titolari delle autorizzazioni possono chiedere, con specifica motivazione, la proroga dell'avvio dei lavori.
(8) In caso di rigetto della domanda, la ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere comunica al/alla richiedente i motivi del diniego e ne dà notizia al comune territorialmente competente.