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Normativa provinciale
Miniere
C
Legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19
Art. 1 (Definizioni)
a) Legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19
1)
Disciplina della coltivazione di sostanze minerali
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel supplemento 3 al B.U. 17 agosto 2023, n. 33.
Art. 1 (Definizioni)
(
1
)
Ai sensi della presente legge si intende per:
“sostanza minerale” le torbe, le pietre litografiche, i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, le terre coloranti, le pietre molari, le pietre coti, nonché le argille, i marmi, i calcari e materiali simili;
“coltivazione” qualsiasi attività per la coltivazione delle sostanze minerali;
“lavorazione” la vagliatura, la frantumazione, la macinazione, la comminuzione e il lavaggio di sostanze minerali nonché tutte le attività correlate, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 5, comma 6;
“impianti mobili” impianti modulari non fissi impiegati per la coltivazione e lavorazione di sostanze minerali ai sensi del presente articolo;
“impianti fissi” tutti gli altri impianti destinati alla coltivazione e lavorazione delle sostanze minerali ai sensi del presente articolo;
“infrastrutture” le strade, piazze, condutture e simili;
“edifici” le costruzioni destinate alla produzione, alla lavorazione, allo stoccaggio, alla manutenzione, all’amministrazione, ai servizi igienici e alle attività prescritte dalla legge.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
A
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C
a) Legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19
Regolamento di esecuzione:
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Art. 3 (Coltivazione di sostanze minerali)
Art. 4 (Presentazione e istruttoria della domanda)
Art. 5 (Autorizzazione alla coltivazione)
Art. 6 (Proroga dell’autorizzazione)
Art. 7 (Trasferimento dell’autorizzazione)
Art. 8 (Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori)
Art. 9 (Limitazione e revoca dell’autorizzazione)
Art. 10 (Obblighi del/della titolare dell’autorizzazione)
Art. 11 (Obblighi dell’esercente)
Art. 12 (Onere di coltivazione)
Art. 13 (Sanzioni)
Art. 14 (Vigilanza)
Art. 15 (Norme transitorie)
Art. 16 (Abrogazione)
Art. 17 (Disposizione finanziaria)
Art. 18 (Entrata in vigore)
D
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico