(1) I commi 4 e 6 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati.
(2) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “il meno elevato dei seguenti” sono sostituite dalle parole: “i seguenti”.
(3) Le lettere a) dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono abrogate.
(4) Il comma 4 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“4. In caso di acquisto del solo diritto di usufrutto di un alloggio, il proprietario dell'alloggio deve acconsentire che l'eventuale ipoteca a garanzia del mutuo provinciale venga iscritta e i vincoli di edilizia abitativa agevolata vengano annotati sulla nuda proprietà.”
(5) Il comma 5 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.
(6) Dopo il comma 8 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“9. In caso di acquisto, il costo di costruzione convenzionale dell'alloggio viene aumentato del 20 per cento in considerazione dei costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione.”
(7) Nel comma 6 dell’articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, il numero “5” è sostituito dal numero “10”.
(8) Il comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“3. L’ammontare dell’agevolazione è commisurato alla differenza fra il limite massimo definito a norma dell’Art. 55 e quello dell’agevolazione ottenuta in precedenza.”
(9) Nel comma 7 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “scadenza del” è inserita la parola: “relativo”.
(10) Nel comma 1 dell’articolo 84 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “il Presidente della giunta provinciale su richiesta del comune decreta” sono sostituite dalle parole: “, il comune dispone”.
(11) Nel comma 3 dell’articolo 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “Su richiesta del comune il Presidente della giunta provinciale emette il decreto di” sono sostituite dalle parole: “Il comune dispone l’”.
(12) Nel comma 11 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “edificabili situate nell’area insediabile, nelle zone miste, nei centri storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche,” sono sostituite dalle parole: “non edificate situate nelle zone miste, nei centri storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e in ogni caso nell’area insediabile,” e le parole: “non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area” sono sostituite dalle parole: “è pari a un ammontare compreso fra il 50 e l’80 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area.”
(13) Dopo il comma 1 dell’articolo 130 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
“1-bis. La commissione decide in merito al rilascio della dichiarazione di inabitabilità sulla base dei documenti presentati al comune o di un sopralluogo effettuato nella casa.”
(14) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in 0,00 euro per l’anno 2023, in 4.000.000,00 euro per l’anno 2024 e in 6.000.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede nel limite degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni nel bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.