(1) La ripartizione coordina i progetti di candidatura all’iscrizione nelle liste delle convenzioni e dei programmi UNESCO ai sensi della presente legge.
(2) La Giunta provinciale determina i criteri per la presentazione dei progetti di candidatura di cui al comma 1 e i soggetti a ciò legittimati.
(3) La Giunta provinciale individua i progetti di candidatura ai riconoscimenti UNESCO che la Provincia intende sostenere e mette a disposizione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie sia nella fase di candidatura sia per la gestione successiva all’iscrizione.