(1) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“2. Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del/della RUP nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal/dalla responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.”
(3) Il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“5. Il nominativo del/della RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.”
(4) Il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Ferma restando l’unicità del/della RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un/una responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un/una responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del/della RUP.”
(5) Il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Il/La RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di cui alla normativa di riferimento che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.”
(6) Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 7-bis, 7-ter e 7-quater:
“7-bis. Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al/alla RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’uno per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del/della RUP di incarichi di assistenza al medesimo/alla medesima.
7-ter. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore/direttrice dei lavori o collaudatore/collaudatrice allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
7-quater. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un/una RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.”