(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 5, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2023, in 20.000,00 euro per l’anno 2024 e in 20.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 7, quantificati in 200.000,00 euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.
(3) Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.