(1) L’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano vigila sull’applicazione della presente legge nell’ambito dei controlli igienico-sanitari e irroga le relative sanzioni amministrative.
(2) Verrà controllata la correttezza dell’indicazione di provenienza, che dovrà essere comprovata da documenti quali le bolle di consegna.
(3) Il personale abilitato ai controlli dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è autorizzato ad accedere ai locali e alle altre aree delle strutture di ristorazione collettiva per effettuare controlli e ispezioni, per prendere visione dei documenti previsti dalla presente legge e per richiedere le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge.