(1) Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle parole: “nove mesi”.
(1) All’attuazione della presente legge si prov-vede con le risorse umane, strumentali e finanziarie) disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.