(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza, in seguito ad ammissione permanente in servizi residenziali per persone anziane autorizzati o in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità ovvero in un’altra abitazione per poter ricevere cure e assistenza, in quest’ultimo caso solo previo riconoscimento dello stato di non autosufficienza ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o di un’invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, a condizione che tali immobili non risultino locati;”
(1) La lettera p) del comma 1 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è abrogata.
(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.