(1) Il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“1. Eventuali spese sostenute dai singoli corpi dei vigili del fuoco volontari per interventi nel proprio comune e alle quali non possono fare fronte con le dotazioni previste nel proprio bilancio sono rimborsate dal loro comune.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Se i singoli corpi dei vigili del fuoco volontari sostengono costi considerevoli per interventi al di fuori del proprio comune, tali costi sono rimborsati agli stessi dal comune in cui si è svolto l’intervento. L’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari determina d’intesa con il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano l'importo al di sopra del quale i costi sono da classificare come considerevoli.”
(3) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogata.
(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco può inoltre fornire il servizio antincendio presso l’aeroporto civile di Bolzano nelle forme e nei modi prescritti dalla normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza aeroportuale. Le modalità e le condizioni di fornitura del servizio sono da concordare con apposita convenzione, da stipulare con il gestore dell’aeroporto.”
(5) Dopo il comma 4 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Le attività di soccorso dei vigili del fuoco volontari al di fuori della provincia di Bolzano sono coordinate dall’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, previa autorizzazione dell’assessore provinciale competente. Le spese sostenute in occasione dei viaggi di andata e ritorno dal luogo dell’intervento, ammissibili a rimborso ai sensi dell’articolo 40, commi 1 e 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche, sono a carico dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.”
(6) Il comma 2 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“2. La formazione può anche comprendere periodi formativi presso altre istituzioni, scuole o altri centri di formazione situati in e fuori provincia o all'estero. Tale formazione può essere finanziata fino al 100 per cento dalla Scuola provinciale antincendi.”
(7) Nel comma 6 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole: “L'attività di formazione”, sono inserite le parole: “presso la Scuola provinciale antincendi”.